Compensazione delle spese e sindacato di legittimità sulle gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. III n. 17488 del 29.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite, nelle ipotesi della soccombenza reciproca e delle altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, integra una norma elastica che il giudice di merito è chiamato a concretizzare in via interpretativa. Il controllo di legittimità su tale statuizione è un sindacato in negativo: la Corte di cassazione verifica che le ragioni addotte non siano illogiche o erronee, non già che siano condivisibili. La soccombenza reciproca, del resto, non è criterio rigido e implica una qualche discrezionalità nel valutare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente. Ne consegue che la genericità lamentata dal ricorrente non basta a integrare la violazione di legge se il giudice ha valorizzato specifiche circostanze della controversia, tra cui il comportamento processuale delle parti.
Il Fatto
Una società, cessionaria di un credito bancario, conviene in giudizio il debitore principale e un terzo acquirente di un immobile, chiedendo la condanna della prima al pagamento della somma dovuta e, nei confronti del secondo, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. di due atti di compravendita, oltre alla condanna a somma equivalente in via subordinata.
Il Tribunale rigetta la domanda revocatoria verso il terzo, per difetto di prova della sua consapevolezza del pregiudizio, e condanna la società alle spese. La Corte d’appello conferma il rigetto con diversa motivazione, ma compensa integralmente le spese di primo grado e condanna i due appellati, in solido, al 50 per cento delle spese di secondo grado, sul rilievo che erano comunque “soccombenti sotto il profilo delle argomentazioni sulla revocatoria”. Il terzo acquirente ricorre in cassazione per la sola statuizione sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denuncia la violazione del principio di soccombenza e la carenza dei presupposti della compensazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.. Sostiene che la società creditrice è stata integralmente soccombente in entrambi i gradi e che l’espressione usata dalla corte territoriale è troppo generica per integrare le ragioni richieste dalla norma.
La Corte muove dalla premessa temporale: si applica il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. modificato dall’art. 2, comma 4, legge n. 263/2005 e poi dall’art. 58, comma 1, legge n. 69/2009, che subordina la compensazione alla soccombenza reciproca o ad altre gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione. Richiamando la propria giurisprudenza, qualifica la disposizione come norma elastica, la cui concretizzazione spetta al giudice di merito e la cui precisazione è censurabile in legittimità al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche.
La Corte ribadisce che il tratto caratterizzante della disciplina è la discrezionalità del giudice nell’individuare le ipotesi di compensazione: persino la soccombenza reciproca è criterio non rigido. Nel motivare, il giudice deve soltanto evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee, altrimenti sussiste il vizio di violazione di legge. Il controllo demandato alla Corte è dunque un sindacato in negativo, coerente con la riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla parte motiva della sentenza.
Applicando tali principi, la Corte ritiene che le ragioni esplicitate dalla corte territoriale non siano né carenti né palesemente illogiche. Il giudice di appello ha valorizzato specifiche circostanze: il rigetto delle argomentazioni difensive del ricorrente sulla partecipatio fraudis del terzo acquirente e sull’applicabilità dell’esenzione del terzo comma dell’art. 2901 cod. civ.. Tali elementi rientrano tra quelli attinenti al comportamento processuale delle parti e rispondono all’esigenza di una motivazione specifica ed eziologicamente collegata alla controversia. La statuizione è quindi conforme alla previsione di cui all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., ed esclude anche la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.
Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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