Infedeltà patrimoniale anche per interesse del terzo e annullamento per deficit motivazionale sul dolo (Cass. pen. n. 28133 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 cod. civ. è configurabile anche quando l’autore, munito della qualifica di amministratore, direttore generale o liquidatore, persegua non un interesse personale ma quello di un terzo, atteso che la norma, nel richiedere il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, implica che anche l’interesse in conflitto possa fare capo a un soggetto diverso dall’agente. Tale conclusione è avvalorata dalla previsione del terzo comma dell’art. 2634 cod. civ. relativa ai vantaggi compensativi. Per la sussistenza del reato occorrono: un interesse in conflitto con quello della società, la deliberazione di un atto di disposizione di beni sociali, un evento di danno patrimoniale intenzionalmente cagionato e il fine specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Il dolo si configura sotto la duplice forma di dolo specifico, riferito alla finalità di procurare il profitto, e di dolo intenzionale, riferito alla volontà di cagionare il danno patrimoniale alla società. La conoscenza rilevante per la decorrenza del termine di querela è quella del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, con la conseguenza che, per i reati societari, il dies a quo può coincidere con il momento in cui la persona offesa acquisisce consapevolezza dell’infedeltà dell’agente, anche a seguito della discovery.
Il Fatto
Il ricorrente, procuratore speciale e direttore generale di una società, era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 cod. civ., per avere stipulato due atti di transazione in conflitto di interessi con la società rappresentata, rinunziando a qualsivoglia azione restitutoria e risarcitoria nei confronti di due ex direttori generali, autori di condotte spoliative ai danni della società stessa. La Corte d’appello, nel confermare la condanna, aveva concesso il beneficio della non menzione. L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, l’intempestività della querela, l’insussistenza della qualifica soggettiva, la mancanza di conflitto di interessi e di danno, nonché l’assenza del dolo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel scrutinare i motivi di ricorso, ha in primo luogo respinto la censura relativa alla tempestività della querela. Ha precisato che la conoscenza rilevante per individuare il dies a quo del termine di legge non è quella delle condotte illecite degli ex dirigenti, ma quella dell’infedeltà patrimoniale ravvisata nella stipula delle transazioni, di cui i vertici societari avevano avuto contezza solo in un momento successivo, dopo la discovery e la lettura della relazione della società di revisione. Ha inoltre affermato che la prova dell’intempestività grava su chi la deduce.
Quanto alla qualifica soggettiva, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata, che aveva accertato la natura dirigenziale del ruolo rivestito dal ricorrente sia sulla base della nomina formale, sia delle funzioni di fatto svolte. Ha valorizzato, sul punto, la norma di cui all’art. 2639 cod. civ., che equipara al soggetto formalmente investito della qualifica chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla funzione.
In relazione alla configurabilità del reato, la Corte ha affrontato la questione – non oggetto di specifica doglianza – se l’infedeltà patrimoniale possa sussistere quando l’agente persegua l’interesse di un terzo. Risolvendo il dubbio in senso affermativo, la Corte ha fondato la propria interpretazione sulla lettera dell’art. 2634 cod. civ., che richiede il dolo specifico di procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri, e sulla disciplina dei vantaggi compensativi, la quale presuppone che l’autore possa favorire un soggetto giuridico distinto.
Cionondimeno, la Corte ha rilevato un deficit motivazionale nella sentenza impugnata in ordine al tema del conflitto di interessi e del dolo, in quanto i giudici di merito non avevano adeguatamente vagliato il coinvolgimento dei vertici della società, e in particolare del presidente, negli accordi transattivi. Tale omissione, secondo la Corte, impedisce di comprendere se l’atto fosse frutto di una manovra autonoma dell’imputato o di una concertazione con la nuova governance, elemento decisivo per accertare il dolo intenzionale di cagionare un danno alla società. Il dolo del delitto ex art. 2634 cod. civ. richiede, infatti, un accertamento rigoroso e si configura sotto la duplice forma di dolo specifico e di dolo intenzionale.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio, assorbendo i motivi relativi alla particolare tenuità del fatto e alla condanna al risarcimento del danno.
Nota della Redazione
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