Compensazione delle spese e peculiarità procedurale: motivazione non apparente (Cass. civ. Sez. I n. 19957 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità dei magistrati per violazione di legge ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) della legge n. 117 del 1998, non integra gli estremi della motivazione apparente la decisione con cui la Corte di cassazione abbia compensato integralmente le spese processuali invocando la peculiarità procedurale del caso, quando tale espressione sia ricollegata alla constatazione che il giudizio è stato definito con una pronuncia in rito. Il giudice di merito che escluda la contraddittorietà di quella motivazione non viola l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, poiché la discrezionalità del giudice nella liquidazione delle spese non si esaurisce nel merito della controversia, ma si estende a tutti gli elementi soggettivi e oggettivi della causa, e la sua esplicazione non è arbitraria per il solo fatto di richiamare una giurisprudenza consolidata.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto davanti al tribunale lo Stato italiano, chiedendo l’accertamento della responsabilità dei magistrati della Corte di cassazione in relazione all’asserita indebita compensazione delle spese disposta nel procedimento definito con la sentenza n. 23092 del 2010. Il tribunale aveva rigettato la domanda per mancata prova del danno, pur ravvisando la prospettata violazione di legge.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 5741/2023, ha confermato il rigetto accogliendo l’appello incidentale dello Stato e assorbendo quello principale, escludendo la violazione di legge sulla compensazione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria; la Presidenza del Consiglio dei ministri ha resistito con controricorso e il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, lett. a) della legge n. 117 del 1998 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale avesse ritenuto erroneamente rispettato l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. e che la motivazione della Suprema Corte fosse apparente per contraddittorietà tra la constatazione di una giurisprudenza consolidata e il richiamo a una peculiarità procedurale.
La Corte ha dichiarato il motivo infondato. Il ricorso non coglie la ratio della decisione di appello: il motivo insiste su una contraddizione logica tra giurisprudenza consolidata e peculiarità procedurale, mentre la Corte territoriale ha ricollegato quest’ultima alla constatazione, da parte della Suprema Corte, che il processo era stato concluso con una decisione in rito. La contraddizione non sussiste perché la concordia giurisprudenziale riguarda il merito, mentre le ragioni processuali attengono alla definizione del giudizio per questione di rito, e la ricorrente non ha spiegato perché tale lettura sia scorretta.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale respinto la domanda con una motivazione apparente. Anche questa censura è stata dichiarata infondata, perché non si confronta con gli argomenti valorizzati dalla Corte d’appello, in particolare quello secondo cui i giudici di cassazione, statuendo sulle spese, avevano fatto legittimo esercizio della loro discrezionalità senza sfociare nell’arbitrio, non potendo l’arbitrarietà derivare dalla circostanza che la decisione fosse fondata su una giurisprudenza costante.
La Corte richiama la Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, che ha individuato la ratio del potere di adeguare le spese alle peculiarità della causa nei principi di uguaglianza e ragionevolezza. Il giudice territoriale, attestandosi ben al di sopra del minimo costituzionale, ha chiaramente spiegato le ragioni della decisione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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