Onere della prova e appello in giudizio di equità necessaria (Cass. civ. Sez. III n. 20139 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dedotta violazione del riparto degli oneri probatori non costituisce infrazione delle norme sul procedimento né principio regolatore della materia tributaria, ma errore di giudizio afferente a un principio di diritto sostanziale. Pertanto essa non può essere dedotta come motivo di appello avverso la sentenza resa in giudizio di equità necessaria, per la quale i motivi sono limitati alle infrazioni di principi fondamentali o regolatori della materia. La violazione del riparto tra sostituto e sostituito d’imposta rileva soltanto quando involga la conformazione strutturale e generale del rapporto, non già la mera allegazione di una falsa dichiarazione di pagamenti mai effettuati. Il quarto motivo, che si fonda sulla sperata fondatezza del ricorso, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente riceveva nel 2018 dal sostituto d’imposta una Certificazione Unica che attestava compensi lordi mai corrisposti nell’anno precedente, con la relativa ritenuta di acconto versata. Conveniva quindi in giudizio il sostituto e, in contraddittorio, l’Agenzia delle Entrate per far accertare l’insussistenza dei pagamenti.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda per difetto di prova. Il Tribunale di Palermo, in appello, dichiarava l’impugnazione inammissibile, qualificando la decisione di primo grado come resa in giudizio di equità necessaria e rilevando che i motivi dedotti non integravano infrazioni di principi fondamentali o regolatori della materia. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava la sentenza di appello sotto quattro profili: violazione del diritto di difesa, per aver il giudice invertito il riparto degli oneri probatori; violazione dell’art. 2697 cod. civ., dovendo il principio generale di riparto ritenersi regolatore della materia; violazione dell’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, d.P.R. n. 322 del 1998, per non aver il Tribunale considerato che la disciplina dei rapporti tra sostituto e sostituito d’imposta costituisce principio regolatore del diritto tributario; violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in tema di spese.

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi e li dichiara infondati. Il percorso argomentativo muove dal consolidato orientamento secondo cui la dedotta violazione del riparto degli oneri probatori è un errore di giudizio afferente a un principio di diritto sostanziale e non un’infrazione delle norme sul procedimento né un principio regolatore di una materia specifica. Viene richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 564 del 2009, con le successive conformi n. 5287 del 2012 e n. 3361 del 2019.

La Corte si sofferma sulla pronuncia invocata dal ricorrente in senso contrario, n. 24202 del 2019, rilevando che essa non menziona le Sezioni Unite del 2009 e che l’affermazione ivi contenuta è un obiter, poiché in quel caso era stato dedotto un principio fondamentale della responsabilità custodiale ex art. 2051 cod. civ.

Quanto al diritto di difesa, la Corte osserva che, in questa chiave di lettura, ogni errore di giudizio lederebbe il diritto difensivo, che è stato invece svolto. Né la tutela difensiva risulta resa impossibile, poiché anche i fatti negativi sono suscettibili di prova indiretta o indiziaria, come affermato in n. 8018 del 2021. Sul rapporto tra sostituto e sostituito d’imposta, nella specie non viene in rilievo la conformazione strutturale e generale, ma solo l’allegazione di una falsa dichiarazione di pagamenti non avvenuti. Il quarto motivo è inammissibile, perché fondato sull’attesa sperata fondatezza del ricorso, secondo il richiamo a n. 34067 del 2024. La Corte rigetta quindi il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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