Compensazione delle spese solo per gravi ed eccezionali ragioni esplicitate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24081 del 28.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, giustificano la compensazione totale o parziale delle spese, devono essere esplicitate nella motivazione del provvedimento. Esse non possono essere illogiche o erronee, altrimenti si configura un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. Il generico richiamo alla serialità della questione, rimasto inesplicato, non integra una grave ed eccezionale ragione di compensazione e non può riferirsi implicitamente alla presenza di più ricorrenti con le medesime pretese nello stesso processo. La statuizione sulle spese va pertanto cassata, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.

Il Fatto

Alcune lavoratrici hanno agito nei confronti di un comune per ottenere il pagamento di somme relative al proprio rapporto di lavoro. Il tribunale ha accolto la domanda e ha condannato l’ente al pagamento delle spese di lite. Investita dell’appello del comune, la corte territoriale lo ha respinto, condannando l’appellante alle spese ma compensandole per metà “in considerazione della serialità della questione” e liquidando 1600 euro a favore della parte vittoriosa.

Le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la immotivata compensazione parziale delle spese, la liquidazione effettuata senza distinzione di fasi e attività e comunque al di sotto dei minimi inderogabili del tariffario professionale, e l’apparenza di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria il motivo relativo alla regolamentazione delle spese, ritenendolo fondato. Il riferimento alla serialità della questione è rimasto del tutto inesplicato nella sentenza impugnata e non può ritenersi implicitamente collegato alla presenza di più ricorrenti con le medesime pretese nello stesso processo.

Su questa base il Collegio esclude che la ragione addotta possa costituire una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis.

Il principio è richiamato attraverso il precedente della stessa sezione, Sez. L, ordinanza n. 14036 del 21/05/2024, secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni devono essere indicate esplicitamente nella motivazione e non possono essere illogiche o erronee, pena la configurabilità di un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità.

La sentenza impugnata non si è attenuta a tale criterio. Ne consegue la cassazione sul punto della regolamentazione delle spese, con rinvio della causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame, esteso anche alle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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