Rinuncia transattiva onnicomprensiva preclude le pretese sul TFR (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24078 del 28.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La transazione con cui il lavoratore rinunci ad ogni azione nei confronti del datore per qualunque causa ha portata ampia e onnicomprensiva e comprende anche le pretese relative ai versamenti omessi al fondo pensione. Ove la rinuncia sia stata effettuata in sede protetta una volta cessato il rapporto, essa preclude ogni ulteriore pretesa del lavoratore, senza che rilevi la distinzione tra obblighi di previdenza integrativa e rapporto di lavoro. Il datore non è tenuto a sollevare eccezioni relative al rapporto tra fondo e delegante, poiché la rinuncia opera direttamente sul piano del diritto sostanziale del lavoratore ad agire.

Il Fatto

Un lavoratore ha convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro, chiedendo il pagamento di un incentivo all’esodo non corrisposto e di ulteriori importi. La transazione sottoscritta in sede protetta sindacale, non impugnata, prevedeva la rinuncia al TFR maturato fino al 31.12.2006 e ad ogni azione risarcitoria, mentre gli importi maturati dal 1.1.2007 sarebbero stati corrisposti dal fondo su cui erano stati accantonati.

Il tribunale ha condannato il datore al pagamento di una somma a titolo di incentivo all’esodo, rigettando nel resto la domanda per intervenuta transazione. La corte d’appello ha confermato, ritenendo che il lavoratore potesse controllare i mancati accantonamenti prima di sottoscrivere la rinuncia. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 2120 e 1269 cod. civ. e del d.lgs. n. 205 del 2005: il ricorrente sosteneva che l’obbligo fosse stato assunto per la previdenza integrativa, mentre la transazione riguardava il rapporto di lavoro, e che non fossero opponibili dal datore delegato le eccezioni relative al rapporto tra fondo creditore e delegante.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Dal tenore letterale della transazione emerge una rinuncia diretta del lavoratore ad agire nei confronti del datore per qualunque causa: la formulazione ampia dell’accordo non consente di distinguere tra i diversi titoli di pretesa.

Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 1362 e 2120 cod. civ., per avere la corte territoriale incluso nella transazione parte dell’accantonamento presso il fondo pensione, sebbene di fatto escluso dall’accordo. Anche tale censura è stata giudicata infondata.

La Corte ha osservato che sussiste comunque una rinuncia al risarcimento del danno, effettuata nel 2013, una volta cessato il rapporto. Tale rinuncia ha portata ampia e onnicomprensiva e non lascia residuare alcuno spazio ad ulteriori pretese del lavoratore, comprese quelle relative ai versamenti omessi dal 2007 in poi.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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