Persa incolpevolmente la forma scritta, il contratto a termine si prova anche col verbale ispettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11938 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2719 c.c., il disconoscimento della conformità all’originale della copia informatica di una scrittura analogica depositata telematicamente deve essere effettuato a pena di inefficacia nella prima difesa utile, con dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all’originale. Quando la legge richiede la forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell’art. 2725 c.c., la prova della stipulazione del contratto può essere data con ogni mezzo, incluso il verbale di ispezione, solo in caso di perdita incolpevole del documento, ex art. 2724, n. 3, c.c. Il verbale ispettivo non costituisce un equipollente del contratto scritto, ma una prova del fatto della sua conclusione, utilizzabile dal giudice di merito.
Il Fatto
Il lavoratore aveva svolto attività di controllo alle dipendenze di una ditta individuale in virtù di tre contratti a tempo determinato. Con riferimento all’ultimo rapporto, aveva impugnato il termine finale deducendo la mancanza della forma scritta e il difetto del documento di valutazione del rischio, chiedendo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e le consequenziali tutele.
Il Tribunale rigettava le domande relative alla nullità del termine, ritenendo provata l’eccezione di smarrimento incolpevole del contratto sollevata dalla datrice di lavoro. La Corte d’Appello confermava la decisione, valorizzando il verbale redatto dall’Ispettorato del lavoro a seguito di accesso ispettivo, dal quale risultava la regolarità dei rapporti di lavoro. Il lavoratore ricorreva per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, relativi alla dedotta nullità della procura al difensore per la mancata tempestiva verifica della conformità della copia informatica all’originale. Richiamato il principio per cui il disconoscimento ex art. 2719 c.c. deve avvenire nella prima difesa utile, rileva che la questione era preclusa con riguardo alla procura per il giudizio di primo grado, essendo stato l’incarico all’originario difensore già noto al ricorrente. Ne deriva il difetto di interesse del ricorrente, non potendo la censura, anche se fondata, determinare la cassazione della sentenza.
Quanto al quarto motivo, la Corte lo dichiara in parte inammissibile per carenza di autosufficienza, non avendo il ricorrente riportato il motivo di appello con cui aveva censurato la decisione di primo grado sulla prova della perdita incolpevole, e in parte infondato, avendo la Corte territoriale ancorato il proprio convincimento al contenuto del verbale ispettivo, con motivazione satisfattiva del c.d. minimo costituzionale.
Il quinto motivo, concernente la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 81/2015, è respinto. La Corte chiarisce che il verbale ispettivo non è stato trattato come un “equipollente” del contratto scritto, ma come prova della sua stipulazione, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2725 e 2724, n. 3, c.c. La regola della forma scritta ad substantiam non impedisce, in caso di perdita incolpevole del documento, di dimostrare l’avvenuta conclusione con ogni mezzo.
Infine, il sesto motivo è infondato perché la Corte territoriale non ha attribuito al verbale fede privilegiata in senso tecnico, avendone valutato la rilevanza probatoria alla luce della mancata prova contraria e della non contestazione del contenuto, operazione incompatibile con il regime dell’art. 2700 c.c., che sarebbe vincibile solo con querela di falso. Il ricorso è integralmente rigettato.
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Nota della Redazione
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