Compensazioni illecite: onere di allegazione e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 30697 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproduce doglianze già proposte in appello, senza addurre elementi di novità critica, è inammissibile per aspecificità. Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente alla Corte di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito nella ricostruzione storica della vicenda e nell’attendibilità delle fonti di prova, né di accedere agli atti non specificamente indicati nei motivi ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Nel reato di compensazione illecita di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, la responsabilità del legale rappresentante può fondarsi sul ruolo rivestito e sull’assenza di elementi che dimostrino l’estraneità alla condotta. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è giudizio di fatto insindacabile se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti; la scelta del rito abbreviato non può essere valorizzata autonomamente nel trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
Il ricorrente, legale rappresentante di una società cooperativa, è stato condannato in primo grado e, in appello, dalla Corte d’appello di Milano per il reato di compensazione illecita previsto dall’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000. Secondo l’accusa, la società aveva utilizzato in compensazione crediti fiscali inesistenti mediante la presentazione di modelli di pagamento F24.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato, sostenendo che la responsabilità era stata fondata sul solo ruolo di legale rappresentante senza accertare chi avesse materialmente compilato e trasmesso i modelli contabili, e censurando la qualificazione dei crediti come inesistenti anziché non spettanti. Con il secondo ha censurato il trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena base.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, i giudici hanno rilevato che esso riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi in appello con corretti argomenti giuridici, senza specifiche criticità delle argomentazioni della sentenza impugnata, prefigurando una rilettura alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità.
La Corte d’appello aveva osservato che la presentazione dei modelli F24 è effettuata dal legale rappresentante in nome e per conto della contribuente e che il ricorrente era stato ininterrottamente amministratore della società dalla costituzione fino al fallimento. La difesa non aveva offerto alcun elemento per dubitare di tale evidenza oggettiva, non chiarendo le ragioni per cui la condotta non sarebbe stata attribuibile al ricorrente.
Quanto all’elemento psicologico, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché nuovo: la violazione di legge era deducibile e non era stata dedotta in appello, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non potendo la difesa dolersi della mancanza di motivazione sul punto. È pacifico, secondo la Corte, che non possono essere dedotte con il ricorso questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione, come affermato in Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017.
Infine, la Corte ha ritenuto inammissibili le censure sul trattamento sanzionatorio, perché non si confrontano con la motivazione dei giudici di merito e perché manifestamente infondate. Il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato con l’assenza di comportamenti riparatori, nonostante le agevolazioni legislative per il rientro dai debiti tributari; la pena base era stata determinata valorizzando la rilevante entità dell’importo evaso. In tema di attenuanti generiche, il giudizio del merito è insindacabile se non contraddittorio e se dà conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti, come ribadito in Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017. La scelta del rito abbreviato non può essere ulteriormente valorizzata, implicando già per legge una predeterminata riduzione di pena, secondo Sez. 2, n. 18379 del 21/01/2014. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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