Giudicato progressivo e limiti del giudizio di rinvio in tema di bancarotta (Cass. pen. Sez. I n. 7696 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudicato progressivo, l’art. 624 cod. proc. pen. attribuisce autorità di cosa giudicata alle statuizioni della sentenza di cassazione che non riguardino i capi e le parti oggetto di annullamento e non siano in connessione essenziale con quelli per i quali è stato disposto il nuovo giudizio. Ne consegue che il giudice di rinvio non può riesaminare i profili ormai definitivi, dovendo limitarsi ai soli motivi per cui è stato disposto l’annullamento. L’eventuale declaratoria di prescrizione può essere adottata unicamente per i reati non coperti dal giudicato, poiché l’irrevocabilità delle statuizioni non annullate preclude ogni rivalutazione, ancorché favorevole all’imputato. La connessione essenziale, rilevante ai fini dell’art. 624 cod. proc. pen., non può desumersi dalla mera unitarietà del disegno criminoso, occorrendo un legame oggettivo tra le condotte.

Il Fatto

La vicenda riguarda la gestione di una società dichiarata fallita nel 2007, nell’ambito della quale due imputati erano stati condannati in primo grado per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta per distrazione, con riferimento a tre distinte operazioni di affitto d’azienda e successiva cessione di due rami di azienda.

Dopo un primo annullamento da parte della Cassazione, la Corte d’appello di Roma aveva assolto uno degli imputati per la cessione dei due rami di azienda e rideterminato le pene. Investita del giudizio di rinvio a seguito di un ulteriore annullamento parziale, la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione limitatamente ai fatti relativi alla cessione dei due rami di azienda, rideterminando le pene residue. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione dolendosi, tra l’altro, della mancata declaratoria di prescrizione anche con riferimento al contratto di subaffitto d’azienda, nonché del calcolo delle attenuanti e della mancata concessione della sospensione condizionale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso è ritenuto infondato. La Corte ricostruisce i principi in tema di giudicato progressivo, richiamando l’art. 624 cod. proc. pen. e la consolidata giurisprudenza di legittimità, tra cui le Sezioni Unite n. 4904 del 1997 e la più recente Sez. III n. 30805 del 2024: le statuizioni non investite dall’annullamento e non in connessione essenziale con la parte annullata divengono definitive, restando irrilevanti l’assenza della declaratoria formale nel dispositivo e l’eventuale ritardo nell’esecuzione.

La Corte osserva che la sentenza rescindente aveva annullato la decisione di merito esclusivamente in relazione alla bancarotta patrimoniale per distrazione mediante cessione dei due rami di azienda, rigettando nel resto i ricorsi. La Corte d’appello in sede di rinvio si è quindi correttamente limitata a esaminare i profili per cui l’annullamento era stato disposto, con esclusione del fatto distrattivo costituito dal primo contratto di affitto del 2004, avente a oggetto un’azienda diversa dalle due attività commerciali.

Quanto alla dedotta connessione essenziale, la Corte esclude che essa sussista: i contratti erano temporalmente distanti e riferiti ad attività differenti, sicché difetta il legame oggettivo richiesto dall’art. 624 cod. proc. pen. Il mancato accertamento della prescrizione per il subaffitto si giustifica dunque con l’intervenuta irrevocabilità del capo corrispondente.

Il secondo motivo, relativo al calcolo delle attenuanti generiche in misura inferiore a un terzo, è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama la Sez. V n. 15130 del 2020 e la Sez. V n. 209 del 2022, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius la decisione che ridetermini i componenti del computo della pena irrogando una sanzione finale non superiore a quella precedente.

Quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale, la doglianza è dichiarata inammissibile: la relativa istanza non era stata proposta né in atto di appello né nelle conclusioni. La Corte richiama la Sez. IV n. 29538 del 2019 e la Sez. II n. 15930 del 2016, per cui il mancato esercizio del potere-dovere di applicare d’ufficio i benefici non è censurabile se non sollecitato dalle parti. I ricorsi sono infine rigettati, con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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