Compensi avvocato, rito sommario speciale e nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. II n. 362 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie in materia di liquidazione dei compensi dovuti al difensore rientrano nella riserva di collegialità posta dall’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, che impone la trattazione e la decisione davanti al tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per i soli incombenti istruttori. Ove la causa sia stata istruita e discussa davanti al giudice istruttore secondo il rito ordinario e la decisione sia poi deliberata da un collegio i cui componenti non hanno assistito alla discussione, si configura la violazione dell’art. 276 cod. proc. civ. e la sentenza è nulla. La sentenza è altresì ricorribile immediatamente per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto l’art. 14, quarto comma, d.lgs. n. 150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis, ne prevede l’inappellabilità; e l’errore del giudice sulla forma del rito, che abbia indotto la parte a ritenere esperibile il ricorso immediato, è scriminato dal principio dell’apparenza.
Il Fatto
Un avvocato agisce in proprio, ex art. 86 cod. proc. civ., davanti al Tribunale per ottenere la condanna del Comune al pagamento dei compensi maturati per la difesa dell’ente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in forza di incarico conferito con determinazione dirigenziale. Il Tribunale, previo mutamento del rito da sommario a ordinario, rigetta la domanda e condanna l’attore alle spese.
La sentenza di primo grado è impugnata con ricorso per cassazione articolato in dodici motivi. Il Comune resiste con controricorso. La causa è avviata alla trattazione camerale e, all’esito della camera di consiglio, la Corte riserva il deposito dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte affronta l’ammissibilità del ricorso immediato per cassazione. La causa era stata instaurata con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., secondo il rito sommario codicistico; in corso di causa era stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario; la decisione era stata poi assunta dal tribunale in composizione collegiale, senza ulteriori mutamenti del rito.
La sentenza impugnata aveva esplicitamente richiamato la riserva di collegialità ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, manifestando così, pur senza mutare il rito, la volontà di applicare il rito sommario speciale, che prevede la decisione in forma collegiale. Da qui la convinzione della parte di trovarsi davanti a un provvedimento immediatamente ricorribile per cassazione.
La Corte applica il principio dell’apparenza, già enunciato dalle Sezioni Unite n. 390 del 2011, che esclude che la parte possa conoscere ex post, a impugnazione avvenuta, quale fosse il mezzo esperibile. Richiama altresì Cass. Sez. II n. 4904 del 2018, secondo cui, per stabilire il regime di impugnazione del provvedimento di liquidazione dei compensi, rileva la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione data all’azione. Il ricorso immediato è quindi ammissibile.
Nel merito, il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono fondati, con assorbimento degli altri. La trattazione della causa e la precisazione delle conclusioni erano avvenute davanti al giudice istruttore, secondo il rito ordinario, mentre la controversia doveva essere trattata e decisa dal collegio ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011. La Corte dà continuità all’orientamento per cui, ove la decisione sia deliberata da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione, si configura la violazione dell’art. 276 cod. proc. civ. e la sentenza è nulla, richiamando Cass. Sez. II n. 13856 del 2022, Cass. Sez. VI n. 37292 del 2022 e Cass. Sez. II n. 29929 del 2023.
Poiché nella fattispecie la trattazione e la discussione non si sono svolte davanti al collegio, la sentenza è cassata con rinvio al Tribunale in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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