Compensi extraistituzionali non riversati: danno al netto di IVA e ritenute (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 55 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che, dopo il rigetto della domanda di autorizzazione, prosegue nello svolgimento di attività libero-professionale e omette di riversare all’amministrazione i compensi percepiti, viola l’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e risponde a titolo di dolo, non essendo configurabile alcun affidamento incolpevole dopo l’esplicito diniego. Il danno erariale da omesso riversamento va quantificato al netto dell’IVA, tributo indiretto e neutro che il professionista è tenuto a versare al fisco, e al netto della ritenuta d’acconto, poiché solo la base imponibile indicata nelle fatture è effettivamente entrata nel patrimonio del dipendente. La prescrizione quinquennale con interruzione una tantum ex art. 66 C.G.C. non si applica ai fatti anteriori al 7.10.2016, per effetto dell’art. 2 dell’Allegato 3 al Codice.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un dirigente medico legale di primo livello, in servizio a tempo pieno presso una direzione provinciale dell’INPS, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale per l’omesso riversamento dei compensi percepiti per attività extraistituzionali svolte in favore di committenti privati, in particolare compagnie assicurative, senza autorizzazione.
La pretesa traeva origine da una relazione della Guardia di Finanza e riguardava un arco temporale circoscritto dalla Procura al periodo tra la presentazione della domanda di autorizzazione e il licenziamento disciplinare, con esclusione del periodo precedente per assenza di colpa grave. L’INPS aveva interrotto la prescrizione con distinte diffide. Il convenuto ha eccepito la prescrizione, il difetto dell’elemento soggettivo e l’erronea quantificazione del danno, invocando in subordine il potere riduttivo e la compensazione con il TFR maturato.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di prescrizione. L’art. 66 C.G.C., che limita a una sola interruzione quinquennale per un massimo di due anni, non opera retroattivamente: l’art. 2 dell’Allegato 3 al Codice lo riferisce ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore del Codice, ossia dal 7.10.2016. Le condotte contestate risalgono al 2013-2014 e le diffide hanno quindi validamente interrotto il termine.
Nel merito la Corte ritiene pacifica e illecita la condotta. Il rapporto di pubblico impiego è connotato dall’esclusività e dal regime di incompatibilità dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001. Per i medici degli enti previdenziali l’equiparazione ai medici del S.S.N. è venuta meno con la contrattualizzazione; il regime applicabile resta quello generale, come affermato dalla Cass. n. 427 del 2019, resa inter partes, e dalla Cass. n. 21162 del 2019, richiamate dalla Corte conti, sez. II app. n. 123 del 2020. Il regolamento interno del 2012 confermava la necessità della previa autorizzazione.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte esclude ogni buona fede. Dopo il diniego espresso dell’Istituto, intervenuto su istanza presentata dallo stesso dipendente, la prosecuzione dell’attività e l’omesso riversamento integrano un dolo definito “di protervia”, secondo l’orientamento della stessa Sezione. Irrilevante è lo scopo prudenziale della domanda: da quel momento il convenuto era consapevole dell’illiceità.
Sul quantum la Corte accoglie parzialmente le doglianze. Il danno va determinato al netto dell’IVA al 22%, perché il tributo è indiretto e neutro e grava sul consumatore finale; la deduzione rende superfluo l’esame della prescrizione su tali importi. Rileva unicamente la base imponibile, corrispondente a quanto entrato nel patrimonio del professionista, al netto della ritenuta d’acconto. Le imposte Irpef non sono scomputabili: manca la dichiarazione dei redditi e l’importo versato è complessivo. Il potere riduttivo è escluso per la connotazione dolosa. La compensazione con il TFR è inammissibile, non essendo il credito certo, liquido ed esigibile né rientrando nell’ambito della giurisdizione contabile.
Nota della Redazione
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