Responsabilità contabile degli intermediari nella truffa sui contributi PAC (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 56 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti sussiste non solo nei confronti del beneficiario dei contributi pubblici, ma anche verso i soggetti che hanno coadiuvato il beneficiario svolgendo ruoli professionali e istruttori decisivi ai fini dell’ottenimento del contributo, a prescindere dalla sottoscrizione della domanda. Il percettore che sottoscriva domande precompilate, senza verificare la veridicità dei dati, risponde a titolo di colpa grave e non di dolo, quando il meccanismo fraudolento sia integralmente ascrivibile agli intermediari. Gli intermediari che ideano e gestiscono il meccanismo rispondono a titolo di dolo, con responsabilità solidale nei limiti delle annualità in cui il loro apporto concausale risulti provato. La decadenza dai benefici ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000 opera in modo automatico, a prescindere da dolo o colpa del dichiarante.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia ha citato in giudizio il legale rappresentante di una società cooperativa agricola, due intermediari e una società di servizi, chiedendo la condanna al pagamento di euro 110.825,70 per la illecita percezione di contributi comunitari PAC erogati dall’Organismo Pagatore Regionale per le annualità 2011, 2012 e 2013. Secondo l’accusa, le domande uniche di aiuto dichiaravano il mantenimento di terreni a pascolo tramite allevatori che, interrogati dalla Guardia di Finanza in sede penale, avevano smentito di avervi fatto pascolare gli animali. Il requisito di condizionalità del carico minimo di 0,2 UBA/HA non risultava pertanto rispettato.

Gli intermediari e le rispettive difese hanno eccepito il difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva, la prescrizione e, nel merito, l’irrilevanza della mancata coincidenza tra mappali indicati e mappali dichiarati. Il percettore ha invocato l’assenza di dolo e l’affidamento riposto negli intermediari, chiedendo in subordine il rito abbreviato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta le eccezioni preliminari richiamando un proprio precedente in fattispecie analoga (Sez. Giur. Lombardia 18 aprile 2023, n. 78) e la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 36375 del 2021; Cass. Sez. Un. n. 1994 del 2022). La giurisdizione contabile e la legittimazione passiva degli intermediari sussistono perché costoro hanno partecipato all’iter procedimentale sotteso all’ottenimento del beneficio. Irrilevante che l’obbligo restitutorio sia posto a carico del solo percettore.

Quanto alla prescrizione, le condotte fraudolente richiamano l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994: il dies a quo decorre dal momento in cui, cessato il segreto istruttorio penale, la Procura contabile è stata notiziata dei fatti tramite la comunicazione della Guardia di Finanza del 23 aprile 2021. Il termine non è dunque decorso.

Nel merito, il Collegio ritiene provato il meccanismo fraudolento: le dichiarazioni dei pascolatori, fonti probatorie atipiche liberamente valutabili, sono convergenti ed escludono l’effettivo utilizzo dei terreni. Il richiamo alla possibilità di accordi per il pascolo di terzi è inconferente, perché ciò che rileva è la mutatio veritatis nella richiesta di contributo e lo sviamento dalla finalità pubblica del mantenimento dei pascoli permanenti. L’eventuale errore di calcolo è irrilevante a fronte dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, che impone la decadenza a prescindere da dolo o colpa.

Sulla posizione soggettiva, la Corte distingue: l’amministratore della società di servizi risponde a titolo di dolo per tutte le annualità, quale ideatore del meccanismo; la società di intermediazione e il suo legale rappresentante rispondono solo per il 2013, per la fattura relativa all'”intermediazione affitto pascolo” e in mancanza di prova del ruolo concausale negli anni precedenti. Il percettore risponde a titolo di colpa grave: la firma di fogli precompilati e il contesto istituzionale escludono la piena coscienza e volontà dell’evento, ma non la superficialità della condotta omessa nel controllo.

Il danno complessivo è liquidato in euro 106.170,31, detratto il recupero amministrativo di euro 4.655,39 imputato all’annualità 2013 ex art. 1193 cod. civ., con condanna solidale secondo il riparto sopra indicato e in favore della Regione Lombardia quale Organismo Pagatore Regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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