Compensi UREGA non quiescibili fuori dalla base pensionabile regionale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 33 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per il personale dipendente della Regione Siciliana appartenente al c.d. contratto 1, collocato in quiescenza nel periodo di vigenza della disciplina transitoria di cui all’art. 52 L.R. n. 9/2015, la base pensionabile della quota retributiva e del tetto pensionistico resta quella definita dagli artt. 4 e 31 L.R. n. 2/1962, come modificati dall’art. 6 L.R. n. 11/1963, che considera il solo intero ammontare degli emolumenti fissi e continuativi. Il trattamento economico accessorio corrisposto per lo svolgimento delle funzioni di presidente della commissione di una sezione provinciale dell’UREGA non possiede i requisiti della fissità, della continuità e della permanente corrispettività, perché è legato a un incarico temporaneo e straordinario a scadenza, non equiparabile alla retribuzione di posizione parte variabile del dirigente regionale. Esso va pertanto escluso dal calcolo della quota retributiva e del tetto del 90% della media delle retribuzioni dell’ultimo quinquennio.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente regionale appartenente al c.d. contratto 1, ha svolto dal 2010 al 2015 le funzioni di presidente della commissione della sezione provinciale di Trapani dell’UREGA, percependo il relativo trattamento economico accessorio e subendo i contributi previdenziali a proprio carico. Collocato in quiescenza con decorrenza dal 1° ottobre 2015, ha chiesto al Fondo Pensioni Sicilia di tener conto di quei compensi nella determinazione della pensione.

Ottenuta la liquidazione senza il computo del trattamento accessorio, il ricorrente ha dapprima diffidato le amministrazioni e poi ha adito la Corte dei conti, chiedendo la riliquidazione della pensione con l’inclusione degli emolumenti nella base pensionabile della quota retributiva e di quella contributiva, oltre che nel calcolo del tetto del 90%. Il Fondo ha eccepito l’inammissibilità e, in subordine, la prescrizione quinquennale, contestando la computabilità degli accessori.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce l’evoluzione della disciplina pensionistica regionale. La L.R. n. 21/1986 ha distinto il personale del c.d. contratto 1, cui continua ad applicarsi il regime regionale, dal personale del c.d. contratto 2, soggetto al regime statale. L’art. 20 L.R. n. 21/2003 ha introdotto il sistema misto, con quota retributiva per il servizio fino al 31 dicembre 2003 e quota contributiva per il periodo successivo, prevedendo una clausola di salvaguardia. La L.R. n. 9/2015, come modificata dalla L.R. n. 12/2015, ha poi disciplinato il calcolo della quota retributiva sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, con un tetto massimo.

La Corte richiama la propria giurisprudenza contabile, secondo cui la riforma del 2015 non ha innovato la nozione di base pensionabile ai fini della quota retributiva, che resta quella degli artt. 4 e 31 L.R. n. 2/1962. Rilevano solo gli emolumenti con carattere stabile, definitivo e permanente, con esclusione degli elementi personali e contingenti.

Applicando tali coordinate, il giudice esamina l’art. 7-ter L.R. n. 109/1994, introdotto dall’art. 5 L.R. n. 7/2002 e riprodotto nell’art. 9, comma 18, L.R. n. 12/2011. L’incarico di componente della commissione provinciale ha durata breve, di due anni, con proroga non automatica e dipendente da specifiche esigenze dell’amministrazione. Lo stesso testo normativo qualifica il compenso come trattamento accessorio, espressione che mal si concilia con i requisiti di fissità e continuità.

Il giudice respinge l’equiparazione prospettata dal ricorrente tra tale compenso e la retribuzione di posizione parte variabile del dirigente di III fascia. Dalla disciplina regionale non emerge alcuna assimilazione, neanche indiretta, tra le due posizioni: un componente delle commissioni UREGA non svolge un incarico dirigenziale, potendo farne parte anche personale non dirigenziale o esterno. Quanto al computo già effettuato nella pensione per un importo minimo nel periodo 2012-2015, la Corte ritiene verosimile che esso sia imputabile a un contestuale incarico dirigenziale, non a un parziale riconoscimento del compenso UREGA.

Quanto alla quota contributiva, il giudice osserva che la pensione del ricorrente è comunque soggetta al tetto del 90% della media delle retribuzioni dell’ultimo quinquennio, come risulta dal provvedimento di liquidazione. Poiché la pensione calcolata con il sistema misto supera tale limite, nessun effetto utile deriverebbe dall’inclusione del trattamento accessorio nel calcolo della quota contributiva. Il ricorso è quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della condotta delle amministrazioni resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *