Nessuna resa del conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 19 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale, difettando i presupposti normativi del giudizio di conto. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. Il discrimine rispetto al debito di custodia va individuato nella natura della gestione: solo chi amministra un deposito o un magazzino, con movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio, è soggetto alla resa del conto. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile, nella qualità di consegnatario di beni mobili di un ente locale, per l’esercizio finanziario 2020. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, ha rimesso la questione alla Sezione giurisdizionale.
Gli accertamenti hanno evidenziato che il rendiconto è stato trasmesso all’ente e successivamente depositato presso la Sezione. Un rilievo riguarda il difetto della prescritta documentazione allegata in sede di deposito. La questione centrale sottoposta al Collegio attiene alla stessa configurabilità dell’obbligo di resa del conto in capo al consegnatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della posizione dell’agente contabile. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. La norma esclude dunque la sussistenza dell’obbligo quando la relazione con i beni si esaurisca in compiti di sorveglianza, senza una vera e propria gestione.
La giurisprudenza contabile, richiamata dalla Sezione, ha precisato che il debito di custodia presuppone che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato da movimenti di carico e scarico, con un connesso obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna. Il debito di vigilanza si connota, invece, per la sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e per la gestione delle sole scorte operative strettamente funzionali alle esigenze di approvvigionamento periodico.
Qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento continuativo, si configura una gestione contabile autonoma, soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte strettamente necessarie restano, invece, esclusi dalla resa del conto, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa anche ai fini del controllo di gestione.
Nel caso esaminato, i beni elencati nelle liste-inventario risultavano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito destinato alla distribuzione. L’ente ha inoltre comunicato di non avere consegnatari con debito di custodia, poiché i responsabili acquistano in autonomia i beni, subito assegnati ai consegnatari per debito di vigilanza. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non dimostra una gestione di magazzino conforme al modello di legge.
Il Collegio conclude che difettano i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto va pertanto dichiarato improcedibile. Trattandosi di pronuncia limitata a questioni preliminari, la Sezione non pronunzia sulle spese.
Nota della Redazione
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