Riliquidazione pensione ex FS in base a giudicato del giudice del lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 92 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato del giudice del lavoro che accerta il diritto del dipendente all’inquadramento in una qualifica superiore spiega effetti automatici e diretti sul trattamento di quiescenza, imponendo all’ente previdenziale la riliquidazione della pensione in base ai parametri retributivi più favorevoli così conseguiti. Il diritto a pensione è fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile, a norma dell’art. 38 della Costituzione; sono soggetti a prescrizione quinquennale soltanto i singoli ratei. L’atto interruttivo notificato a soggetti privi di legittimazione passiva rispetto al rapporto pensionistico non produce alcun effetto interruttivo, con la conseguenza che i ratei anteriori al quinquennio dalla notifica del ricorso all’ente effettivamente legittimato restano prescritti.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente dell’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato e poi dell’Ente Ferrovie dello Stato, aveva ottenuto dal Pretore del Lavoro di Cagliari una sentenza che condannava la società datrice di lavoro al riconoscimento dell’inquadramento nella qualifica superiore di guardiano di passaggio a livello, con decorrenza giuridica ed economica dal 1975, oltre al pagamento degli arretrati. Il giudicato, secondo la ricorrente, determinava effetti automatici anche sul trattamento di quiescenza.
L’INPS, tuttavia, aveva continuato a erogare la pensione in base al precedente e inferiore inquadramento. La lavoratrice ha quindi promosso ricorso in riassunzione davanti alla Corte dei Conti, chiedendo l’accertamento del diritto all’inquadramento ai fini pensionistici e la riliquidazione del trattamento, con arretrati, interessi e rivalutazione. Le società convenute hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, la decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 e la prescrizione parziale dei ratei.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto dichiarato l’estromissione dal giudizio della società Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. per difetto di legittimazione passiva, richiamando le argomentazioni della compagine e il precedente delle Sezioni Unite n. 642 del 2015. Ha invece riconosciuto la legittimazione passiva della società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per il segmento temporale anteriore all’01.10.2001, quando operava la società Ferrovie dello Stato subentrata all’Ente.
La Corte ha respinto l’eccezione di decadenza, osservando che l’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 si applica esclusivamente al comparto delle pensioni private devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha richiamato la giurisprudenza prevalente di questa Corte e la Corte costituzionale n. 246 del 1992, secondo cui il diritto a pensione è imprescrittibile perché legato a valori di rango costituzionale, mentre la prescrizione quinquennale colpisce soltanto i corrispondenti ratei.
Nel merito, il Giudice ha accertato che l’inquadramento giuridico ed economico nella qualifica superiore, riconosciuto dal giudicato del 1999, produce effetti automatici anche sul piano previdenziale. Ne consegue la riliquidazione del trattamento pensionistico in base ai parametri retributivi più favorevoli, senza che l’eventuale difficoltà di reperire la documentazione a distanza di anni possa giustificare l’inerzia dell’ente previdenziale. La condotta passiva dell’INPS, non costituitosi e rimasto silente all’ordinanza istruttoria, è stata valutata ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. giust. contabile, desumendosi dal suo silenzio argomenti di prova contro di esso.
La Corte ha invece accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società. Le istanze amministrative risalgono al 2010 e non sono state rinnovate nel quinquennio; il ricorso del 2014 davanti al giudice ordinario era stato indirizzato a soggetti privi di legittimazione passiva, con la conseguenza che esso non ha interrotto la prescrizione. Il primo atto interruttivo valido è stato individuato nella notifica all’INPS del ricorso del 14.03.2023, con la conseguenza che i ratei anteriori al 14.03.2018 sono prescritti.
Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente, con condanna dell’INPS alle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori, e con compensazione delle spese rispetto alla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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