Compenso professionale all’avvocato dell’ente locale e impegno contabile (Cass. civ. Sez. II n. 12164 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto d’opera professionale concluso con un ente locale richiede la forma scritta ad substantiam e l’indicazione dell’oggetto della prestazione e dell’entità del compenso. La mancanza dell’impegno contabile non è però condizione sufficiente per negare tutela al professionista che abbia eseguito la prestazione in forza di un valido titolo negoziale: il meccanismo dell’art. 191, comma 4, T.U.E.L., che fa insorgere il rapporto obbligatorio verso il funzionario, opera solo in presenza di un contratto validamente costituito. Il giudice deve pertanto accertare la validità del titolo, e in particolare l’avvenuto rilascio del mandato per ciascun giudizio, prima di escludere il diritto al compenso per il difetto di copertura contabile.

Il Fatto

Un avvocato aggiudicatario di una gara indetta da un’entità comunale aveva difeso l’ente in numerosi giudizi di opposizione all’esecuzione. In base alla convenzione e al disciplinare sottoscritti, il compenso complessivo era stato riconosciuto e corrisposto per i procedimenti originariamente pattuiti.

Per i procedimenti ulteriori, eccedenti quel limite, il professionista chiese il pagamento di un importo forfettario per ciascuna difesa. Il giudice di primo grado rigettò la domanda, rilevando che il disciplinare costituiva un mero contratto-quadro e che mancavano sia le procure alle liti per i singoli giudizi sia lo specifico impegno di spesa. Proposto ricorso per cassazione, la Corte ha accolto nei limiti di cui in motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si articolava in due motivi, esaminati unitariamente. La ricorrente censurava l’interpretazione eccessivamente rigida dell’art. 191 TUEL, sostenendo che tale norma protegge il bilancio da spese impreviste e non può precludere il compenso per prestazioni difensive, per loro natura non integralmente prevedibili ab initio.

La Corte muove dal quadro normativo storico che ha subordinato l’efficacia delle obbligazioni dell’ente locale alla deliberazione autorizzativa e alla registrazione dell’impegno contabile. Ricorda l’art. 23 del d.l. n. 66/1989, poi trasfuso nell’art. 35 del d.lgs. n. 77/1995 e infine nell’art. 191 T.U.E.L., osservando che quando le obbligazioni non rientrano nello schema procedimentale di spesa il rapporto si instaura direttamente con il funzionario che ha consentito la prestazione.

Tale meccanismo, però, presuppone l’assenza di un valido titolo negoziale. La Corte afferma che la disciplina sull’impegno di spesa si aggancia a rimedi che richiedono comunque l’esistenza ab origine di un valido contratto concluso dall’ente. La conferma è nell’art. 194 T.U.E.L., che ammette il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per l’arricchimento dell’ente solo in presenza di un titolo valido. Del pari, il contratto d’opera professionale con la pubblica amministrazione esige la forma scritta ad substantiam.

Su queste basi la Corte rileva l’errore del giudice di merito: ha negato tutela fondandosi sulla sola assenza dell’impegno contabile per i procedimenti ulteriori, senza verificare se il contratto di mandato fosse nullo per mancanza di forma, cioè se fosse stata rilasciata la procura per ognuno dei giudizi. Ha poi trascurato la normativa sull’armonizzazione contabile, applicabile agli enti territoriali dal 2015, che imputa le spese agli esercizi di maturazione della pretesa secondo il principio della competenza finanziaria.

L’ordinanza è quindi cassata con rinvio allo stesso tribunale, in persona di diverso magistrato, che dovrà accertare se il professionista abbia provato il rilascio dello specifico mandato per ciascuno dei giudizi ulteriori e, solo in caso affermativo, verificare l’esistenza dell’impegno contabile. Resta superata la questione di legittimità costituzionale prospettata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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