Usucapione esclusa per difetto di animus possidendi del venditore (Cass. civ. Sez. II n. 8315 del 29.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto traslativo di un diritto reale non è configurabile un costituto possessorio implicito, nel senso che al trasferimento della proprietà segua automaticamente il trasferimento del possesso della cosa all’acquirente, essendo la consegna oggetto di specifica obbligazione ex art. 1476 cod. civ. Ne consegue che la permanenza del venditore nel bene alienato può integrare detenzione nomine alieno, inidonea all’usucapione, ma solo se l’acquirente sia stato effettivamente immesso nel possesso. In sede di giudizio di rinvio per vizi di motivazione, il giudice è tenuto a valutare ex novo i fatti, accertando la volontà delle parti attraverso le clausole contrattuali e il comportamento successivo al contratto, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. Il possesso richiede il corpus e l’animus rem sibi habendi, che non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto, ma nell’intenzione di comportarsi come tale.

Il Fatto

Con atto di citazione del 1984, la titolare di una quota ereditaria convenne in giudizio la sorella davanti al Trib. Campobasso, chiedendo la divisione degli immobili relitti dal padre. Nel giudizio fu chiamata in causa la ricorrente, onde ottenere il rilascio di un immobile che essa deteneva. Questa si oppose e propose domanda riconvenzionale di usucapione, sostenendo che il bene era stato posseduto dalla propria famiglia fin dal 1916 e che il trasferimento del 1933 a un terzo acquirente era stato soltanto formale, non essendo mai stato richiesto il rilascio.

Il Trib. Campobasso accolse la riconvenzionale. La sentenza fu riformata dalla Corte d’Appello di Campobasso, che rigettò la domanda di usucapione e ordinò il rilascio. La Cassazione, con sentenza di rinvio del 2014, cassò la decisione per difetto di motivazione sulla volontà delle parti. Il giudizio di rinvio si concluse con la sentenza n. 4163/2018 della Corte d’Appello di Napoli, che nuovamente rigettò la riconvenzionale. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. La Corte ha respinto la censura richiamando il principio della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, affermato dalle Sezioni Unite n. 2767 del 2023 e dalla Sezioni Unite n. 8053 del 2014. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza grafica di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.

Nel caso concreto, i giudici di merito avevano ampiamente argomentato che con l’atto di trasferimento del 1933 era stato trasferito anche il possesso e che la permanenza della ricorrente e della madre per cinquant’anni, qualificabile come detenzione, non poteva fondare l’usucapione. Il vizio di motivazione apparente non è stato dunque riscontrato.

Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, censuravano la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e delle norme su usucapione e possesso, nonché il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell’usucapione. La Corte ha premesso che i limiti dei poteri del giudice di rinvio variano a seconda del vizio accolto in sede di legittimità: in caso di error in iudicando il giudice deve solo uniformarsi al principio di diritto; in caso di vizi di motivazione può valutare liberamente i fatti e indagarne altri; in caso di entrambi, la potestas iudicandi si estende all’applicazione del principio e alla valutazione dei fatti.

Il caso rientra nella seconda ipotesi. La Corte di rinvio era tenuta a verificare se la permanenza del venditore nel bene integrasse possesso o detenzione, attraverso le clausole contrattuali e il comportamento successivo. La Corte d’Appello di Napoli ha valorizzato la clausola contrattuale di immissione nel possesso, estesa ad altri immobili, la pattuizione di un riscatto entro quattro anni, incompatibile con il mantenimento dell’animus del venditore, e gli ingenti interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dall’acquirente.

La Corte ha poi ribadito che il possesso, ex art. 1140 cod. civ., consta del corpus e dell’animus rem sibi habendi. Quest’ultimo non è la convinzione di essere titolare del diritto, ma l’intenzione di comportarsi come proprietario. A fronte di un contratto ad effetti reali, gli interventi di manutenzione dell’acquirente sono compatibili con l’animus possidendi ed escludono quello di chi detiene il bene. Le censure sono state rigettate, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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