Competenza sul reclamo avverso decreto di amministrazione di sostegno (Cass. civ. n. 28890/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di amministrazione di sostegno, la competenza per il reclamo avverso i decreti del giudice tutelare si determina con riferimento alla data di instaurazione del procedimento principale, non a quella di proposizione del reclamo. Il principio del tempus regit actum, in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, non all’insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, come avviene nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, ove i vari segmenti procedimentali sono strumentali alla complessiva attuazione della procedura.
Il Fatto
Con ricorso depositato il 28 dicembre 2023, parte reclamante proponeva reclamo avverso il decreto del 18 dicembre 2023 del giudice tutelare del Tribunale di Brindisi, che autorizzava il pagamento di € 4.195,75 in favore dell’assistente per l’attività prestata a favore del beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 13 maggio 2024, declinava la propria competenza, ritenendo che il reclamo non costituisse un procedimento autonomo e che la disciplina processuale applicabile fosse quella vigente alla data di iscrizione del procedimento di primo grado. La Corte d’appello di Lecce, con ordinanza del 28 gennaio 2025, proponeva regolamento d’ufficio di competenza, sostenendo che la competenza dovesse determinarsi con riferimento alla data di proposizione del reclamo (9 gennaio 2024), quale atto di avvio di una fase procedimentale autonoma.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il regolamento d’ufficio proposto dalla Corte d’appello di Lecce e dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi. La Corte richiama l’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149/2022 (riforma del processo civile), secondo cui le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre per quelli pendenti a tale data restano vigenti le disposizioni anteriori.
La Corte precisa che il principio del tempus regit actum va inteso in modo diverso da quanto sostenuto dalla Corte d’appello. Tale principio si riferisce ai singoli atti processuali isolatamente considerati, non all’insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale. Nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, i vari segmenti procedimentali (apertura, nomina dell’amministratore, autorizzazioni, reclami) non rilevano isolatamente, ma sono strumentali a garantire nel tempo la complessiva attuazione della procedura.
Ne consegue che la competenza per il reclamo va determinata con riguardo alla data di instaurazione del procedimento principale di amministrazione di sostegno, e non a quella di proposizione del reclamo. Poiché il procedimento principale era già pendente al 28 febbraio 2023 (la data di apertura non è specificata ma è anteriore al decreto del 18 dicembre 2023), resta applicabile la disciplina anteriore, che attribuisce la competenza al Tribunale. La Cassazione richiama e dà continuità al proprio orientamento già espresso (Cass. n. 15189/2025).
Implicazioni Pratiche
- Verifica della data di apertura: l’avvocato che propone reclamo avverso un decreto del giudice tutelare deve accertare la data di instaurazione del procedimento di amministrazione di sostegno. Se anteriore al 28 febbraio 2023, la competenza è del Tribunale (ex art. 739 c.p.c. previgente), anche se il reclamo è stato proposto dopo tale data.
- Impugnazione dell’ordinanza declinatoria: se il Tribunale declina la competenza ritenendo applicabile la nuova disciplina (che attribuisce il reclamo alla Corte d’appello), l’avvocato deve proporre regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. entro il termine di trenta giorni, eccependo l’applicazione della disciplina transitoria e richiamando il principio della data di instaurazione del procedimento principale.
- Qualificazione del reclamo: in sede di redazione dell’atto di reclamo, l’avvocato deve indicare espressamente il procedimento di amministrazione di sostegno di riferimento e la relativa data di instaurazione, al fine di consentire al giudice adito la corretta determinazione della competenza secondo il criterio del tempus regit actum in senso sistematico, come chiarito dalla Cassazione.
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