Concessione abusiva del credito e limite di finanziabilità fondiaria (Cass. civ. Sez. I n. 11566 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La concessione abusiva del credito non si configura per il solo stato di insolvenza o di grave crisi del soggetto finanziato, ma richiede la violazione delle regole sul merito creditizio e l’assenza di concrete prospettive di superamento della crisi. La responsabilità del finanziatore presuppone che l’erogazione sia avvenuta con dolo o colpa, in violazione dei doveri di prudente gestione, e che ne sia derivato un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività d’impresa. Non integra invece illecito la condotta della banca che abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell’intento del risanamento e in buona fede desumendo, da documenti e notizie acquisite, la possibilità del finanziato di superare la crisi. In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non costituisce elemento essenziale del contenuto del contratto, né è posto a presidio della sua validità, con la conseguenza che la sua violazione non ne determina la nullità.
Il Fatto
Due privati acquirenti di unità immobiliari in un complesso in ristrutturazione avevano ricevuto dalla banca un’apertura di credito garantita da ipoteca, destinata a versare alla società venditrice la caparra per liberare gli immobili dalle ipoteche gravanti. Il perfezionamento del mutuo fondiario avrebbe dovuto estinguere l’apertura di credito e consentire il saldo del prezzo. La società venditrice non addivenne però alla stipula dei definitivi e, dopo l’azione dei creditori, fu dichiarata fallita. I promissari acquirenti non ottennero alcun pagamento in chirografo.
La banca ottenne così un decreto ingiuntivo per il saldo passivo del conto. Gli opponenti ne chiesero la revoca, deducendo la concessione abusiva del credito, l’illegittima applicazione di voci di costo e il risarcimento del danno. L’opposizione fu rigettata in primo grado e l’appello confermato dalla Corte di Perugia, che aveva escluso l’abusività del finanziamento e ritenuto provato il credito tramite gli estratti conto esibiti.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, i ricorrenti avevano articolato l’abusività su due piani: il finanziamento erogato alla società e le operazioni concluse direttamente con essi. Quanto a queste ultime, la Corte rileva che la censura non indica specificamente le norme bancarie violate e che il c.d. prestito ponte è ordinariamente concluso con sollecitudine proprio per fronteggiare l’esigenza di versare un acconto nelle more del mutuo. Quanto al presunto superamento del limite di finanziabilità, il mutuo non fu mai perfezionato e, in ogni caso, le Sezioni Unite n. 33719/2022 hanno stabilito che la norma non è imperativa e non determina la nullità del contratto.
Per il finanziamento alla società, la Corte richiama il proprio orientamento: l’abusività della concessione non dipende dal solo stato di insolvenza, ma dalla violazione delle regole sul merito creditizio. Il finanziatore risponde quando eroga credito, con dolo o colpa, a un’impresa in difficoltà economico-finanziaria e priva di concrete prospettive di superamento della crisi, così favorendone l’aggravamento del dissesto.
Non integra illecito, invece, la condotta della banca che abbia assunto un rischio non irragionevole nell’intento del risanamento aziendale, erogando credito a un’impresa che, secondo una valutazione ex ante, appaia suscettibile di superare la crisi o almeno di permanere proficuamente sul mercato, sulla base di documenti e notizie in buona fede acquisiti (Cass., n. 29840/2023; Cass., n. 18610/2021).
La Corte ritiene che i giudici di merito abbiano svolto una ricostruzione fattuale puntigliosa e coerente con tali principi, escludendo che le linee di credito fossero state concesse nella consapevolezza dell’insolvenza della società. La censura, pur formalmente proposta come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., mira in realtà a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.
Il secondo motivo, relativo all’onere della prova del credito ex art. 2697 c.c. e art. 50 d.lgs. n. 385/1993, è dichiarato inammissibile: la Corte d’appello aveva motivato l’adeguatezza della prova con l’esibizione degli estratti conto e dei contratti, mentre i ricorrenti non formulano obiezioni concrete, limitandosi a rilevare la diversità tra somma ingiunta e somma erogata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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