Motivazione apparente e travisamento della prova valutati sulla sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 21067 del 27.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione della sentenza di merito deve emergere dalla sentenza in sé e per sé considerata, e non dal confronto tra essa e elementi estrinseci, quale la relazione di consulenza tecnica d’ufficio: la doglianza che si fondi su tale confronto è, per ciò solo, infondata. Il c.d. travisamento della prova è denunciabile in cassazione solo ove si prospetti una mera svista percettiva del giudice di merito in ordine al contenuto informativo oggettivo della prova, e sempre che tale svista sia decisiva. Non integra il vizio la prospettazione di una diversa interpretazione delle conclusioni alle quali il consulente è pervenuto.

Il Fatto

A seguito di un sopralluogo, i tecnici del gestore riscontravano la manomissione del contatore dell’energia elettrica a servizio di un’utenza domestica. L’utente veniva invitato a regolarizzare la posizione mediante il pagamento di un conguaglio, determinato ricostruendo i consumi sottratti alla fatturazione. Il contribuente agiva in giudizio per la restituzione della somma versata, deducendo che i tecnici non avevano accertato errori di misurazione.

Il Giudice di pace accoglieva la domanda restitutoria. Il Tribunale, in sede di appello, riformava la decisione, disponendo la rinnovazione della CTU e aderendo alle conclusioni del nuovo consulente, secondo cui i consumi riscontrati erano superiori a quelli fatturati. Proposto ricorso per cassazione, la questione giunge dinanzi alla Corte sul motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sostiene che il Tribunale, dopo aver richiamato e condiviso gli esiti della nuova consulenza tecnica, avrebbe poi concluso nel senso della debenza degli importi fatturati e riscossi, con un contrasto irriducibile tra affermazioni, tale da rendere impossibile individuare la ratio della decisione.

La Corte rigetta il motivo muovendo da un duplice ordine di rilievi. Anzitutto, per giurisprudenza conforme (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 7053), il vizio di motivazione, se esiste, deve emergere dalla sentenza in sé e per sé considerata e non dal confronto tra essa ed elementi estrinseci, nella specie la CTU: ciò già condanna all’infondatezza la censura.

In secondo luogo, le doglianze non sono scrutinabili neppure sotto il profilo del c.d. travisamento della prova. Tale vizio richiede che venga prospettata non già una verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto controverso, ma una mera svista percettiva del giudice di merito in ordine al contenuto informativo oggettivo della prova, e che una tale svista sia affatto decisiva (Cass., S.U., 5/03/2024, n. 5792).

Nel caso concreto non è dedotta alcuna svista percettiva, bensì una diversa interpretazione delle conclusioni del consulente, il che esclude i presupposti della censura. La Corte osserva che gli esiti della CTU erano del tutto chiari, soprattutto in relazione ai quesiti sottoposti all’ausiliario e alle ragioni della nomina di un nuovo consulente in appello. La censura si traduce, in realtà, in un tentativo di sovrapporre una propria lettura degli esiti della consulenza a quella del Tribunale, confidando che il giudizio di legittimità sia sede di riesame della quaestio facti.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese. La Corte liquida unitariamente le spese in favore delle due controricorrenti, in applicazione del principio fissato da Cass. 27/08/2015, n. 17215, secondo cui la difesa di più parti con identica posizione processuale e medesimo difensore dà luogo a un compenso unico, non rilevando la presentazione di distinti atti difensivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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