Spese del giudizio penale liquidabili in sede civile di rinvio (Cass. civ. Sez. III n. 2879 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio davanti al giudice civile, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., impone la liquidazione delle spese dell’intero processo secondo il criterio della soccombenza valutata all’esito globale del giudizio. Le spese vanno pertanto riconosciute anche alla parte che, pur soccombente nelle fasi precedenti l’annullamento, risulti vincitrice all’esito del rinvio. Nel giudizio di rinvio il giudice civile accerta autonomamente la fattispecie di cui all’art. 2043 cod. civ., poiché l’esclusione dell’illiceità penale del fatto non esclude la verifica della sua illiceità civile. L’esimente della provocazione di cui all’art. 599 cod. pen., quand’anche qualificata come causa di giustificazione, opera solo sul piano penale ed è priva di efficacia esclusiva sul piano civile.

Il Fatto

Una donna rende ai Carabinieri dichiarazioni riferite a un professionista, prospettandone attività illecite e frequentazioni sospette. Per tali dichiarazioni viene sottoposta a procedimento penale per diffamazione, con costituzione di parte civile del destinatario delle affermazioni. L’imputata è assolta in primo grado dal Giudice di pace e in appello dal Tribunale, che riconosce la scriminante della provocazione putativa ai sensi degli artt. 59 e 599 cod. pen..

Su ricorso della parte civile la Cassazione rinvia, ex art. 622 cod. proc. pen., al Tribunale in sede civile, rilevando che l’esimente era stata applicata senza verificare il necessario presupposto del coinvolgimento del terzo nella vicenda provocatoria. Il giudice civile condanna l’autrice delle dichiarazioni al risarcimento, liquidato equitativamente, e non provvede sulle spese di difesa sostenute dalla parte civile nel processo penale. Propongono ricorso per cassazione entrambe le parti, la parte civile in via principale e la convenuta in via incidentale.

La Motivazione della Corte

Sul ricorso principale, la Corte accoglie il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile nei due gradi del giudizio penale. Il principio affermato in precedenza viene ribadito: il giudice civile del rinvio, a seguito di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, deve provvedere sulle spese dell’intero giudizio applicando il criterio della soccombenza all’esito globale del processo. Le spese sono dunque liquidate in favore della parte che, pur soccombente prima dell’annullamento, risulti vincitrice all’esito del rinvio.

Il Tribunale non ha provveduto sulle spese della parte civile, che ne aveva fatto specifica richiesta. Sussiste pertanto l’omessa pronuncia dedotta, e il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione applicando i principi enunciati; il secondo motivo resta assorbito.

Sul ricorso incidentale, la Corte esamina congiuntamente e con priorità il primo, il terzo e il quinto motivo, che contestano la ritenuta offensività delle dichiarazioni. La tesi della ricorrente è che l’esimente penale, quale causa di giustificazione, escluderebbe l’antigiuridicità anche sul piano civile. La Corte rigetta la censura. Il giudizio di rinvio è deputato all’accertamento dell’illecito civile quale fattispecie autonoma rispetto a quella penale, poiché la diversità strutturale dei due illeciti impone di conformare l’accertamento al canone della presunzione di non colpevolezza. La natura dell’esimente non rileva: la provocazione opera solo sull’illiceità penale e, in sede civile, può rilevare esclusivamente ai sensi dell’art. 1227 cod. civ..

Nel giudizio ex art. 622 cod. proc. pen. la cognizione del giudice civile è circoscritta all’accertamento degli elementi dell’illecito civile, senza toccare la sussistenza dei requisiti del reato, ma si applicano tutte le regole processuali e probatorie proprie della giurisdizione civile, in una definitiva translatio iudicii. Il giudice civile ha autonomamente accertato la condotta, la sua portata offensiva dell’onore e della reputazione e le conseguenze dannose, desunte in via presuntiva secondo parametri di rilevanza dell’offesa, posizione sociale della vittima e diffusione delle dichiarazioni.

Il secondo e il quarto motivo del ricorso incidentale sono inammissibili, poiché censurano il giudizio di rilevanza dei mezzi di prova e la valutazione delle risultanze istruttorie, attività riservate al giudice del merito e insindacabili in sede di legittimità. Il riferimento alla potenziale diffusività delle dichiarazioni è stato correttamente parametrato alla peculiarità della fattispecie. Per l’effetto, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale in persona di diverso magistrato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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