Concorso colposo del danneggiato e onere probatorio della banca (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13759 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso colposo del danneggiato disciplinato dall’art. 1227, primo comma, cod. civ. il giudice deve procedere d’ufficio all’indagine, purché siano prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente sul piano causale. Tale ipotesi si distingue da quella del secondo comma della medesima norma, riferibile al solo aggravamento del danno, che forma oggetto di eccezione in senso stretto. Grava sulla banca, quale debitore di una prestazione professionale qualificata, l’onere di allegare e provare le misure organizzative e i controlli interni adottati per prevenire le condotte infedeli dei dipendenti, non potendosi pretendere dal danneggiato l’indicazione della condotta alternativa lecita doverosa.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello del lavoratore e, in accoglimento dell’appello incidentale della banca, escludeva il concorso colposo dell’istituto di credito nella produzione del danno, venendo meno la riduzione del risarcimento nella misura dei due terzi riconosciuta in primo grado.

Il giudice territoriale muoveva dall’accertata responsabilità personale del dipendente per una serie di operazioni illegittime, causa del danno patrimoniale contestato. Riteneva però indeterminata la fonte delle procedure di controllo e la struttura aziendale cui le stesse avrebbero dovuto essere affidate, così da ignorare quale sarebbe stata la condotta alternativa lecita doverosa della banca. Il lavoratore ricorreva per cassazione con cinque motivi; la banca resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati unitariamente, sono stati accolti. La Suprema Corte rileva che la sentenza impugnata ha del tutto assolto la banca dall’onere di comprovare di aver adottato condotte diligenti atte a evitare il danno. Di fronte alle allegazioni del danneggiato, idonee a sostenere l’ipotesi della condotta concorrente, spettava alla banca allegare e provare quali comportamenti e misure avesse concretamente adottato, parametrati alla diligenza professionale qualificata propria di un operatore bancario.

La Corte valorizza una serie di circostanze dedotte in appello e non esaminate: l’accertamento del tribunale sull’assenza di un adeguato sistema di controlli per contrastare le condotte infedeli dei dipendenti; il fatto che il dipendente avesse allegato di non aver tratto alcuna utilità economica dalle operazioni e di aver operato in squadra; il riferimento a strategie commerciali provenienti dai vertici; la sanzione inflitta dalla Banca d’Italia ai vertici per carenze organizzative nella gestione dei controlli interni.

Su tutte queste circostanze la Corte territoriale non spende parola, eludendo il piano essenziale della valutazione di adeguatezza organizzativa della banca. La sentenza omette inoltre ogni motivazione sulla delibera Consob prodotta con la memoria autorizzata, dalla quale emerge come non risultino elementi sufficienti a dimostrare l’effettiva adozione e attuazione di modelli di organizzazione idonei a prevenire gli illeciti. Parimenti non si confronta con l’art. 21, primo comma, d.lgs. n. 58/1998, che impone a ogni istituto di credito di disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi.

La Corte ribadisce che, nel concorso ex art. 1227, primo comma, cod. civ., il giudice deve proporsi d’ufficio l’indagine sul concorso di colpa del danneggiato, sempre che siano prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente sul piano causale (Cass. civ. Sez. III n. 12714 del 2010). Il concorso può derivare anche dalla violazione di regole di ordinaria prudenza (Cass. n. 36357 del 2023). Nel caso specifico, la conclusione della banca di ritenere onere del lavoratore indicare le procedure di controllo è capovolta: era la banca a dover dimostrare di aver fatto il possibile per evitare le condotte del dipendente.

Il terzo motivo, sull’inammissibilità dell’appello per difetto di sinteticità, è dichiarato inammissibile e comunque infondato: la mera lunghezza dell’atto integra la violazione soltanto quando si risolva in esposizione oscura o pregiudichi l’intelligibilità delle censure (Sez. Un. n. 37552/2021). Il quarto motivo, sulla quantificazione del danno stimato dal c.t.u., è inammissibile, risolvendosi in contestazione di merito dell’accertamento peritale, esplicitamente recepito dal giudice di secondo grado. Il quinto motivo è infondato, essendo tardiva l’eccezione fondata sull’art. 1227, secondo comma, cod. civ., avanzata per la prima volta in appello. La sentenza è quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *