Pensioni complementari, vecchio iscritto a vecchio fondo: tassazione per montanti maturati e non riliquidazione ex art. 20 Tuir (Cass. civ. Sez. 5 n. 12471 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale a favore di un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale, il trattamento tributario si differenzia in ragione della data di maturazione dei montanti: per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 si applica la tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917/1986 solo sulla “sorte capitale”, mentre alle somme derivanti dalla liquidazione del rendimento si applica la ritenuta del 12,50% di cui all’art. 6 della legge n. 482/1985; per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente il regime di tassazione separata. L’abrogazione dell’art. 20 del Tuir, decorrente dal 1° gennaio 2007, non ha eliminato il potere dell’Amministrazione finanziaria di procedere al controllo della corretta imposizione, potendo essa riliquidare l’imposta applicando la disciplina tributaria vigente alla data di maturazione dei montanti contributivi, come previsto dall’art. 23, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 252/2005 per i c.d. “vecchi iscritti a vecchi fondi”.
Il Fatto
Il contribuente, già dipendente e iscritto fin dal 1992 a un fondo pensione complementare, percepiva al collocamento a riposo il trattamento pensionistico, assoggettato a ritenuta dal sostituto d’imposta. A seguito di controllo, l’Amministrazione finanziaria richiedeva una maggiore imposta, che il contribuente versava, proponendo poi istanza di rimborso per asserita erronea aliquota applicata. Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente impugnava il diniego innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale, invece, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, negando il diritto al rimborso. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha inquadrato la fattispecie nell’ambito della disciplina intertemporale dettata per le forme pensionistiche complementari. Ha chiarito che l’abrogazione dell’art. 20 del Tuir, disposta dall’art. 21, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 252/2005 con decorrenza dal 1° gennaio 2007, non era finalizzata a sopprimere il potere dell’Amministrazione finanziaria di controllare la corretta imposizione applicata dai contribuenti e di correggere gli errori richiedendo il pagamento di maggiori tributi.
La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza, ivi incluse le Sezioni Unite nn. 13642 e 13645 del 2011, secondo cui per le prestazioni erogate in capitale a un soggetto iscritto ante 1993 a un fondo di previdenza complementare, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sono tassati con la ritenuta del 12,50% solo sulla parte del rendimento e con l’aliquota del TFR sulla sorte capitale, mentre quelli maturati dal 1° gennaio 2001 scontano integralmente la tassazione separata.
Nel caso di specie, il contribuente era un “vecchio iscritto” a un “vecchio fondo”, rendendo applicabile il regime tributario anteriore al 2007. L’Ufficio finanziario non aveva effettuato una riliquidazione secondo il criterio dell’aliquota media dei cinque anni precedenti, ma aveva applicato la disciplina tributaria vigente alla data di maturazione dei montanti, conformemente alle indicazioni della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007. La Corte ha precisato che tale circolare ha solo funzione illustrativa di una disciplina la cui fonte è direttamente nella legge, risultando irrilevante la circostanza che sia stata emanata successivamente alla liquidazione delle somme.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del contribuente al pagamento delle spese e alla rifusione del c.d. doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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