Indennità di perequazione al personale universitario in attività assistenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9525 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di perequazione di cui all’art. 31 d.P.R. n. 761/1979 spetta al personale universitario non docente impiegato in attività di assistenza presso strutture sanitarie convenzionate, secondo i parametri della tabella D allegata al D.M. 9 novembre 1982, ogni qualvolta sia provato lo svolgimento in concreto di mansioni assistenziali. Il riconoscimento del trattamento non è subordinato alla formalizzazione dell’inserimento negli elenchi del personale convenzionato: rileva la effettiva prestazione del servizio, quale risulta dalla lettera della disposizione. La clausola di salvaguardia di cui all’art. 28, comma 6, C.C.N.L. Università 2002-2005 conserva al dipendente il trattamento più favorevole rispetto a quello concordato dalle parti collettive. L’accordo del 2006 di inclusione nell’organico assistenziale non integra novazione ex art. 1230 cod. civ. né rinuncia, espressa o tacita, al diritto perequativo, che deve emergere da elementi testuali univoci.

Il Fatto

Due dipendenti dell’Università di Pisa, in servizio presso dipartimenti dell’ospedale pisano, hanno agito per ottenere il trattamento perequativo previsto dall’art. 31 d.P.R. n. 761/1979, nella misura spettante al personale sanitario di pari funzioni. Il Tribunale aveva accolto solo in parte; la Corte d’appello di Firenze, in riforma, ha riconosciuto il diritto per entrambe, con decorrenza dalla rispettiva assunzione, e ha condannato l’Università in solido con l’Azienda Ospedaliero Universitaria al pagamento delle differenze non prescritte dal 1° marzo 2014.

Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi l’Università e l’Azienda ospedaliera; le lavoratrici hanno resistito con controricorso. La questione centrale riguarda l’accertamento dello svolgimento dell’attività assistenziale nei periodi contestati e il valore dell’accordo del 2006.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte applica il principio di unicità del processo di impugnazione contro la medesima sentenza: una volta notificata la prima impugnazione, le successive si convertono in ricorso incidentale. Poiché il ricorso dell’Università risulta notificato e depositato per primo, esso è principale; quello dell’Azienda è incidentale.

Nel merito, i primi due motivi del ricorso principale e i primi due del ricorso incidentale sono dichiarati inammissibili. Essi ruotano attorno a un’unica contestazione: che le lavoratrici non svolgessero attività assistenziale prima dell’ottobre 2006, o dopo il 2012. La Corte rileva che il giudice di merito ha accertato in fatto lo svolgimento di tali mansioni anche nei periodi contestati, sulla base del verbale di conciliazione del 2001 e dell’istruttoria orale. Tale accertamento non è rivedibile in sede di legittimità.

Quanto alla posizione della biologa, il dato testuale dell’art. 31 d.P.R. n. 761/1979 àncora il diritto alla effettiva prestazione del servizio, non alla formalizzazione dell’inserimento negli elenchi. La Corte richiama anche l’art. 53 del C.C.N.L. 1996, che pone sullo stesso piano il personale che presta servizio e quello incluso nominativamente nelle convenzioni. Il motivo incentrato sull’onere della prova è respinto: nel rito del lavoro il convenuto deve contestare in termini specifici i fatti costitutivi, ai sensi dell’art. 416, comma 3, cod. proc. civ., e le amministrazioni si erano limitate a negare la riconoscibilità dell’indennità per il periodo anteriore all’accordo.

La Corte dichiara inammissibile anche la doglianza sull’omesso esame dell’appello incidentale dell’Azienda. Le domande riconvenzionali di risarcimento e di arricchimento indebito sono comunque prive di fondamento: il danno da inadempimento non coincide con la retribuzione corrisposta senza causa, e l’azione di indebito arricchimento è sussidiaria ex art. 2042 cod. civ.

Infine, i terzi motivi sono rigettati nel merito. La Corte territoriale, interpretando l’accordo del 2006, ha escluso ogni novazione o rinuncia al trattamento perequativo: nella prevista accettazione dell’inserimento assistenziale non vi era alcun elemento testuale da cui desumere la rinuncia al maggior importo dell’indennità De Maria. Le ricorrenti prospettano solo una diversa lettura delle clausole, inammissibile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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