Concorso nella detenzione di stupefacente per l’occultamento in luogo di esclusiva pertinenza (Cass. pen. Sez. VI n. 33709 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il concorso nel delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio la condotta di chi occulti la droga in un luogo di esclusiva pertinenza personale, tra i propri effetti custoditi nell’armadio della camera da letto, poiché tale apporto, pur minimo, realizza la facilitazione della condotta delittuosa e non una mera connivenza non punibile. La distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato è segnata dal comportamento passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale, rispetto al contributo partecipativo, morale o materiale, caratterizzato dalla coscienza e volontà di arrecare un apporto alla realizzazione dell’evento illecito. È inammissibile per carenza di interesse il motivo di ricorso che censuri l’omessa risposta a una doglianza risultata ab origine manifestamente infondata o generica.

Il Fatto

La ricorrente è stata ritenuta responsabile, in primo grado dal Tribunale di Matera, del delitto di art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere illecitamente detenuto, per uso non esclusivamente personale, circa 41 grammi di hashish custoditi in un cofanetto riposto nell’armadio della camera da letto, tra i suoi indumenti personali. La pena è stata determinata in sei mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

La Corte di appello di Potenza, con sentenza dell’08/11/2024, ha confermato la condanna, escludendo la qualificazione della condotta come mera connivenza e disattendendo la rilevanza dell’assunzione di responsabilità del convivente, arrestato il giorno precedente per analogo reato. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi censurano l’attribuzione del possesso dello stupefacente alla ricorrente, quantomeno a titolo di concorso di persone nel reato con il convivente. La Corte li esamina congiuntamente e li rigetta, fissando il perimetro dell’ipotesi concorsuale.

Per l’integrazione del concorso nella detenzione illecita ai fini di spaccio è necessario un contributo causale, sia pure minimo, di facilitazione della condotta delittuosa. La semplice conoscenza, l’adesione morale o l’assistenza inerte non realizzano la fattispecie concorsuale (Sez. 4 n. 3924 del 05/02/1998, Rv. 210638). È invece sufficiente la partecipazione all’altrui attività criminosa con volontà di adesione, che può manifestarsi in forme agevolative della detenzione, assicurando all’agente una certa sicurezza o una collaborazione in caso di bisogno (Sez. 6 n. 9986 del 20/05/1998, Rv. 211587).

La linea di discrimine tra connivenza non punibile e concorso è netta: la prima postula un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo; il secondo richiede un contributo partecipativo, morale o materiale, caratterizzato dalla coscienza e volontà di arrecare un apporto concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito (Sez. 6 n. 14606 del 18/02/2010, Rv. 247127; Sez. 4 n. 4948 del 22/01/2010, Rv. 246649). In tale quadro, la condotta tesa all’occultamento, custodia e controllo dello stupefacente, finalizzata a evitarne il rinvenimento e a protrarne l’illegittima detenzione, costituisce apporto concorsuale (Sez. 4 n. 40167 del 16/06/2004, Rv. 229565).

La Corte ritiene che il Collegio di merito abbia reso adeguata motivazione, valorizzando in modo determinante l’allocazione e il nascondiglio dello stupefacente, occultato in un cofanetto riposto nella parte dell’armadio destinata ai vestiti della ricorrente. La valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del convivente, poiché involgente il merito, non è sindacabile in sede di legittimità. L’occultamento tra gli abiti della donna realizza la condotta materiale dell’illegale detenzione, risultando irrilevante che la sostanza potesse essere nel comune possesso del convivente.

Quanto al terzo motivo, la Corte lo dichiara geneticamente inammissibile, ribadendo che sussiste inammissibilità originaria, per carenza di interesse, del ricorso che censuri motivi non esaminati dal giudice di merito perché ab origine infondati o generici (Sez. 6 n. 47722 del 06/10/2015, Rv. 265878; Sez. 2 n. 10173 del 16/12/2014, Rv. 263157). Il riferimento all’incensuratezza è motivo di fatto privo di effettiva censura. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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