Ricorso per cassazione con vizi di motivazione convertito in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 33711 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca, anche sotto la rubrica della violazione di legge, vizi della motivazione della sentenza impugnata rientra nell’ipotesi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non può essere proposto per saltum. In tal caso, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso si converte in appello, con trasmissione degli atti al giudice di secondo grado. Rileva, a tal fine, il contenuto sostanziale delle censure, non l’etichetta formale del motivo: anche un motivo formalmente dedotto come violazione di legge integra il vizio di motivazione quando si risolve nella rivisitazione del percorso argomentativo del giudice di merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 19 marzo 2025, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 385 cod. pen. perché non punibile per particolare tenuità dell’offesa, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino, deducendo due motivi: con il primo, la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., non applicabile al caso concreto in ragione delle modalità del fatto; con il secondo, vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente la qualificazione dell’impugnazione. L’art. 569 cod. proc. pen., al comma 1, consente alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado di proporre direttamente ricorso per cassazione; il comma 3 esclude però tale facoltà nei casi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso eventualmente proposto si converta in appello.

Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui il ricorso per cassazione che contenga la censura di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi della motivazione, non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, P.M.T. c/Alonzi, Rv. 274834 – 01).

Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto vizi della motivazione della sentenza impugnata. Non solo le deduzioni del secondo motivo, espressamente ricondotte nell’ambito dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ma anche le considerazioni svolte nel primo motivo — pur riferite in rubrica alla violazione di legge — si incentrano, infatti, nella rivisitazione del percorso argomentativo effettuato dal Tribunale.

La Corte valorizza dunque il contenuto sostanziale delle censure rispetto alla qualificazione formale del motivo. Ne discende la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio di secondo grado, previa conversione dell’attuale ricorso in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *