Concorso dell’extraneus nella bancarotta e dichiarazioni al curatore (Cass. pen. Sez. V n. 8028 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Concorre come extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore, gli fornisca consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori, ovvero rafforzi con il proprio ausilio l’altrui progetto delittuoso. L’operazione di trasferimento dell’azienda, ceduta senza controprestazione o non adeguatamente remunerata, integra la distrazione. Le dichiarazioni rese dai coimputati al curatore fallimentare sono utilizzabili quale prova a carico, salvo che l’imputato o il difensore abbiano chiesto l’esame del dichiarante e questi vi si sia sottratto. Ai fini dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. il risarcimento deve essere integrale ed effettivo.

Il Fatto

Il ricorrente, consulente contabile e fiscale di una società poi dichiarata fallita, era stato condannato in primo grado, con conferma in appello, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in concorso con gli amministratori di diritto e di fatto della società. Secondo l’accusa, egli aveva accompagnato la cessione delle quote e l’avvicendamento degli amministratori in favore di un prestanome, privo di mezzi e competenze, inserito nella compagine in piena fase di decozione della società.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: assenza di rilievo causale della condotta, insussistenza del concorso, inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai correi al curatore fallimentare e mancato riconoscimento dell’attenuante della riparazione del danno.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono dichiarati inammissibili perché generici e volti a sollecitare una rilettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte ricorda che la valutazione degli elementi acquisiti attiene al merito e sfugge al giudizio di legittimità salvo che risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Nel merito, la motivazione d’appello — in doppia conforme sulla responsabilità — è apprezzabile nella sua sequenza logica. Assume rilievo il doppio incarico professionale del ricorrente presso la società fallita e la società destinataria delle risorse distratte, la duplice veste di tenutario responsabile dei libri contabili, la concomitante appostazione di voci contabili artificiose, il contributo prestato nel “passaggio di consegne” con l’inserimento del prestanome. La condotta è ricondotta alla distrazione, poiché l’azienda è stata ceduta senza controprestazione o non adeguatamente remunerata.

La Corte ribadisce il principio per cui il consulente che, consapevole dei propositi distrattivi, assista l’imprenditore nella conclusione dei relativi negozi concorre nel reato, rafforzando con il proprio ausilio il progetto delittuoso. La rilevanza dell’apporto non può essere ridotta a una cortese presentazione tra le parti, ma va letta in sinergia con il complesso degli elementi probatori.

Il terzo motivo è manifestamente infondato. Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare non soggiacciono alla disciplina dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., perché il curatore non è autorità giudiziaria né polizia giudiziaria. La sanzione dell’inutilizzabilità della testimonianza indiretta del curatore è limitata ai casi in cui l’imputato o il difensore abbiano chiesto l’esame del coimputato e questi vi si sia sottratto. Nel caso concreto nessuna richiesta era stata formulata, mentre le dichiarazioni dei correi, di concorde tenore, si riscontrano reciprocamente e trovano conferma negli accertamenti della curatela.

Il quarto motivo è anch’esso generico e infondato. Ai fini dell’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. il risarcimento deve essere integrale ed effettivo. La dazione di un importo contenuto non può bilanciare il ragguardevole pregiudizio arrecato alla massa creditoria, né la dichiarazione satisfattiva della parte lesa vincola il giudice. Al ricorrente sono state comunque riconosciute le attenuanti generiche in considerazione dello sforzo risarcitorio svolto. Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *