La critica politica richiede verità e continenza espressiva (Cass. pen. Sez. 5 n. 5230 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esimente del diritto di critica politica, che trova fondamento nell’interesse all’informazione dell’opinione pubblica e nel controllo democratico sugli esponenti politici e pubblici amministratori, richiede che l’elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità del fatto e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui. La sussistenza della scriminante esige altresì la continenza espressiva, essendo insufficiente, ai fini della configurabilità dell’esimente, il solo pubblico interesse alla notizia quando manchi la verità del fatto riportato e la correttezza dell’espressione. In materia di particolare tenuità del fatto, il giudizio deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti di un imputato per il reato di diffamazione aggravata, con pena pecuniaria e risarcimento dei danni in favore della parte civile, ex consigliere comunale. L’imputato aveva pubblicato su un quotidiano online un articolo nel quale si riferiva, senza veridicità, di un sequestro per abusivismo edilizio di “decine di uffici” subito dalla zia della persona offesa, mentre il sequestro aveva riguardato lo zio di quest’ultima per un soppalco abusivo ed era stato effettuato dalla polizia municipale. Nell’articolo si accostava suggestivamente il nome dell’ex consigliere a reati di abusivismo edilizio commessi da suoi familiari, senza che egli risultasse coinvolto.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rigettando tutte le censure proposte. Quanto al primo motivo, concernente la mancata declaratoria di prescrizione, i giudici di legittimità hanno ritenuto la doglianza manifestamente infondata, evidenziando che al termine massimo di prescrizione, fissato al 14.11.2024, andavano aggiunti i periodi di sospensione, pari a 389 giorni complessivi, con conseguente scadenza del termine alla data dell’8.12.2025, non ancora decorsa al momento della decisione di appello.

In relazione al secondo motivo, relativo alla scriminante del diritto di critica, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice di legittimità può conoscere e valutare l’offensività della frase lesiva della reputazione altrui, dovendo procedere alla verifica della materialità della condotta e della portata offensiva delle espressioni. Ha quindi ribadito che, ai fini della configurabilità dell’esimente del diritto di critica politica, è necessario che l’elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente rilevato la mancanza del requisito della verità del fatto, attesa la discrasia tra quanto riportato nell’articolo e quanto effettivamente accaduto, nonché l’inottemperanza all’obbligo di verifica delle fonti da parte dell’imputato.

La Corte ha inoltre precisato che, pur potendo rinvenirsi un interesse pubblico alla notizia, in considerazione della qualità di rappresentante eletto della persona offesa, viene comunque in rilievo l’ulteriore elemento della continenza espressiva. L’attacco gratuito all’onorabilità della vittima, esposta a un suggestivo accostamento con reati dei quali era estranea, esclude la sussistenza della causa di non punibilità.

Quanto al terzo e quarto motivo, concernenti la particolare tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata coerente con i principi di legittimità, anche alla luce dell’intervento delle Sezioni Unite, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di valutazione ritenuti rilevanti senza necessità di disamina analitica di tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze è stato altresì ritenuto plausibile e adeguatamente argomentato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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