Condanna con confisca supera il giudicato cautelare sul fumus (Cass. pen. Sez. II n. 34979 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, costituisce fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale del giudicato cautelare formatosi sulla insussistenza del fumus commissi delicti, la condanna in primo grado dell’imputato con la quale venga disposta la confisca del bene. Una volta intervenuta, nel corso del procedimento principale, la sentenza non definitiva di merito, il giudice della cautela non può discostarsi, nella valutazione del fumus e del periculum in mora, dai fatti accertati in sede di cognizione. Ne consegue che il giudice del riesame può ritenere assorbita la questione del fumus del reato contestato, essendo intervenuta la pronuncia di condanna in primo grado che accerta la responsabilità per il medesimo fatto cui si riferisce il bene sequestrato.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo di una ingente somma di denaro contante nei confronti di un imputato del delitto di riciclaggio. Nella stessa data della misura, l’imputato era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., con confisca della somma.
Il tribunale del riesame aveva respinto l’istanza proposta avverso il decreto di sequestro, richiamando la sentenza di condanna e ritenendo assorbita la questione del fumus. Avverso tale ordinanza il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione sul confronto con un precedente annullamento senza rinvio della stessa Sezione relativo alle medesime banconote, l’erronea applicazione al sequestro reale del principio di assorbimento del fumus dettato per le misure cautelari personali, la motivazione apparente sul reato presupposto e il vizio di motivazione sul pericolo di dispersione ancorato alla mera fungibilità del denaro.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I motivi investono la sussistenza del fumus e del periculum in relazione a una ingente somma contante per il possesso della quale il ricorrente risulta già condannato alla pena di anni quattro e mesi sei per riciclaggio; il provvedimento impugnato, non contestato sul punto, dà inoltre atto che la stessa somma veniva confiscata dal giudice del merito.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra il precedente annullamento e la nuova misura. La Corte esclude che il provvedimento di annullamento disposto dalla stessa Sezione potesse precludere l’adozione di un nuovo sequestro e di una successiva confisca. Richiama il principio per cui, in tema di sequestro preventivo, costituisce fatto nuovo idoneo a superare la preclusione endoprocessuale del giudicato cautelare sulla insussistenza del fumus la condanna in primo grado con la quale venga disposta la confisca del bene (Sez. 2 n. 5381 del 13.01.2015, Rv. 262284).
La Corte richiama altresì l’orientamento secondo cui, in tema di misure cautelari reali, intervenuta la sentenza non definitiva di merito, il giudice della cautela non può discostarsi, nella valutazione del fumus e del periculum, dai fatti accertati in sede di cognizione (Sez. 4 n. 8016 del 17.01.2014, Rv. 259322).
Su questa base il collegio ritiene corretto l’operato del tribunale del riesame, che richiamata la sentenza di condanna aveva ritenuto assorbita la questione del fumus, essendo intervenuto l’accertamento di responsabilità per il fatto di riciclaggio contestato proprio in relazione al possesso della somma sequestrata. Quanto al periculum, oltre al già adottato provvedimento di confisca, il tribunale aveva motivato specificamente su precise emergenze relative al pericolo di sottrazione e dispersione, così escludendo la dedotta carenza assoluta di motivazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in euro tremila.
Nota della Redazione
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