Revoca del lavoro di pubblica utilità per violazioni sistematiche delle prescrizioni (Cass. pen. Sez. I n. 34978 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta ex art. 66 della legge n. 689 del 1981, è legittima quando le violazioni delle prescrizioni impartite risultino sistematiche e reiterate, manifestando un’insofferenza del condannato verso le prescrizioni stesse. In presenza di tale quadro, il giudice dell’esecuzione deve valutare la condotta complessiva e non la singola trasgressione isolata. La tardiva e autoreferenziale manifestazione di volontà di intraprendere un percorso di recupero, intervenuta in prossimità dell’udienza, non è idonea a escludere la gravità delle violazioni né a imporre la concessione di altra pena sostitutiva. La censura che proponga una mera rilettura degli elementi di fatto, alternativa a quella recepita nel provvedimento impugnato, è estranea al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata al ricorrente con sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, e aveva convertito la pena residua nella reclusione. Le seicento ore di lavoro disposte presso una sezione locale della Croce Rossa Italiana erano state eseguite solo in minima parte.

La revoca traeva origine dall’interruzione dello svolgimento del lavoro, avvenuta in assenza di formale comunicazione preventiva, e dalla ritenuta violazione delle prescrizioni impartite. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha anzitutto ricondotto le doglianze difensive al loro piano reale. Le censure si sviluppano sul terreno del fatto e mirano a sovrapporre una nuova interpretazione degli elementi disponibili, diversa da quella recepita nel provvedimento impugnato, più che a rilevare un vizio rientrante tra quelli delineati dall’art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità.

Il Collegio richiama la linea interpretativa consolidata: l’epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative che si risolvano in una mirata rilettura degli elementi di fatto, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi canoni ricostruttivi da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito. Vengono citate, in tal senso, Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Sez. 6 n. 22256 del 26/04/2006 e Sez. 1 n. 42369 del 16/11/2006.

Nessun vizio logico-argomentativo è ravvisabile nella motivazione impugnata, che risulta esaustiva, congruente e priva di contraddittorietà. Il provvedimento si fonda su reiterate violazioni, mentre la mancata collaborazione del soggetto è attestata dalla Croce Rossa; lo stesso ricorrente ha ammesso di avere concordato il programma terapeutico solo in prossimità dell’udienza. Risulta adeguatamente motivata anche l’impossibilità di concessione di altra pena sostitutiva.

Quanto al primo motivo, la doglianza non trova conferma nell’ordinanza: il giudice dell’esecuzione si è soffermato sul tema e ha concluso, senza essere efficacemente smentito, che si è trattato di una tardiva e autoreferenziale manifestazione di volontà. Il secondo e il quarto motivo, trattati unitariamente, si segnalano per intrinseca vaghezza e finiscono per invocare una rivisitazione delle note dell’U.E.P.E., del Ser.D e della C.R.I. Il terzo motivo auspica la riqualificazione delle trasgressioni in termini di lieve entità, ma non si confronta con le contrarie affermazioni del giudice, che ha spiegato perché violazioni sistematiche e reiterate non possano essere valutate in termini minimali.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, esclusa l’esenzione da colpe conformemente a Corte Cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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