Condominio: nessun interesse a impugnare l’annullabilità per ottenere la nullità (Cass. civ. Sez. II n. 27562 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condominio negli edifici, ove il giudice abbia dichiarato annullabile una deliberazione dell’assemblea, deve escludersi l’interesse ad impugnare della parte che si limiti a ottenere una modificazione della qualificazione del vizio in termini di nullità. Tale interesse sussiste soltanto quando alla diversa qualificazione sia ricollegabile una statuizione contraria all’interesse della parte, quale la non soggezione dell’impugnazione al termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 1137 cod. civ. La censura che denunci l’omesso esame di un fatto decisivo, prospettando un error in procedendo per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., va dedotta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. e richiede che il ricorrente indichi dove e quando la questione sia stata proposta in appello.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare, impugnava davanti al Tribunale la delibera assembleare con cui erano stati approvati il bilancio consuntivo e preventivo, dolendosi della ripartizione delle spese di teleriscaldamento e di acqua calda in base a una tabella millesimale non più in vigore. Il primo giudice accoglieva la domanda, ritenendo applicabile la nuova tabella approvata nell’autunno del 2016 per l’intero periodo di gestione.

La Corte d’Appello accoglieva in parte il gravame e accertava l’annullabilità della delibera: l’assemblea, in sede di approvazione del bilancio, si era limitata a ripartire le spese in violazione di criteri già stabiliti, senza approvare a maggioranza nuove tabelle. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il vizio più grave, rilevato dalla CTU e non esaminato dalla Corte territoriale, riguardava la ripartizione delle spese di riscaldamento secondo il criterio del consumo e non per millesimi, con conseguente nullità della delibera. Il condominio ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di giudicato esterno, escludendola: la sentenza di appello richiamata aveva annullato delibere diverse da quella oggetto di causa. Il Collegio ricorda che l’eccezione è ammissibile solo se due giudizi tra le stesse parti abbiano a riferimento il medesimo rapporto giuridico, richiamando Cass. Sez. U. n. 23537 del 2019 e Cass. civ., Sez. III, n. 11754 del 2018.

Nel merito, il ricorso è inammissibile sotto due distinti profili. Quanto alla censura sulla ripartizione delle spese per consumo, essa costituisce ius novorum e difetta di specificità: non risulta affrontata dalla Corte territoriale e la ricorrente avrebbe dovuto precisare dove e quando, in sede di appello, avrebbe sollevato la questione. La relativa doglianza andava formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., trattandosi di error in procedendo per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con deduzioni idonee a individuare il fatto su cui il giudice di merito ha mancato di pronunciarsi, secondo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25359 del 20/09/2021.

Quanto alla censura relativa alla declaratoria di annullabilità fondata sull’applicazione di vecchie tabelle millesimali, il ricorso difetta di interesse ad impugnare. La Corte richiama il principio secondo cui, dichiarata l’annullabilità della delibera, è escluso l’interesse della parte a impugnare la sentenza al solo fine di ottenere la qualificazione del vizio in termini di nullità, salvo che a questa sia ricollegabile una diversa statuizione contraria al suo interesse, quale la non soggezione dell’impugnazione al termine di decadenza di trenta giorni ex art. 1137 cod. civ. (Cass. n. 21339 del 2017).

Il Collegio dichiara quindi il ricorso inammissibile e liquida le spese secondo la regola della soccombenza. Poiché la decisione è resa nel procedimento per la definizione accelerata di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e il giudizio è definito in conformità alla proposta, la ricorrente è condannata alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con richiamo a Cass. Sez. Un. n. 27195/2023. Va dato atto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento del contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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