Azione revocatoria ordinaria e restituzione del prezzo al terzo acquirente (Cass. civ. Sez. III n. 21097 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, l’accoglimento della domanda ex artt. 2901 e 2902 c.c. non comporta l’invalidità dell’atto di disposizione né il rientro del bene nel patrimonio del debitore alienante, ma soltanto l’inefficacia relativa dell’atto nei confronti del creditore che agisce. Ne segue che il terzo acquirente dal debitore, il cui titolo resta valido ed efficace, conserva il prezzo eventualmente conseguito dal trasferimento, non essendo esperibili azioni revocatorie “a cascata” verso gli atti successivi degli aventi causa. La restituzione per equivalente o il risarcimento del danno sono configurabili, fuori dallo schema della revocatoria fallimentare, solo nei limiti della responsabilità aquiliana e del pregiudizio effettivo, che consiste nella perdita della possibilità di esercitare utilmente l’azione revocatoria. L’interpretazione della domanda giudiziale è accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile solo per error in procedendo.

Il Fatto

Una società in liquidazione coatta amministrativa, creditrice di una somma rilevante consacrata in una sentenza di condanna verso un amministratore, conveniva in giudizio i figli di quest’ultimo e la moglie erede per ottenere la declaratoria di inefficacia di due donazioni immobiliari risalenti al 2003 e al 2005, nonché la restituzione del prezzo che i donatari avevano incassato vendendo a un terzo parte dei beni ricevuti.

Il tribunale accoglieva la revocatoria e dichiarava l’inefficacia del sequestro conservativo, respingendo però la domanda restitutoria del prezzo e quella risarcitoria. La corte d’appello confermava, compensando le spese. La società ricorreva in cassazione con sei motivi; gli intimati resistevano con controricorsi e ricorsi incidentali, in parte condizionati.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, trattati congiuntamente perché attinenti alla restituzione del prezzo, sono dichiarati inammissibili. La ricorrente non si confronta con la ratio decidendi, che ha qualificato la domanda restitutoria come infondata nel merito e non omessa. La Corte ribadisce che l’interpretazione della domanda è tipico accertamento di fatto del giudice del merito, sindacabile solo per error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., determinativo di nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la funzione dell’azione pauliana: essa ricostituisce la garanzia generica del creditore ex art. 2740 c.c., senza travolgere l’atto impugnato. L’inefficacia opera solo verso il creditore, che potrà aggredire il bene in via esecutiva. Il terzo acquirente dal debitore, il cui acquisto resta valido, conserva il prezzo conseguito, poiché l’utile esercizio dell’azione esecutiva è ipotetico, futuro ed eventuale.

La Corte esclude espressamente la possibilità di revocatorie “a cascata” verso gli atti successivi degli aventi causa dal debitore, effetto consentito solo all’art. 66, comma 2, l. fall. Richiama sul punto precedenti conformi, tra cui Cass. Sez. III n. 34214 del 2023 e Cass. Sez. III n. 3676 del 2011. L’autonoma sequenza delle due fasi normative non consente di ritenere implicitamente compresa nella revocatoria la domanda di restituzione.

Il quarto motivo è inammissibile perché tende a provocare una nuova valutazione del fatto indiziario. Tuttavia la Corte precisa che, se la domanda risarcitoria non è ammissibile verso il debitore originario, essa può trovare ragione d’essere verso i terzi aventi causa, operando come sanzione ex art. 2043 c.c., con pregiudizio commisurato all’utilità perduta. Inammissibili anche il quinto motivo, per la doppia conforme ex art. 348 ter, quinto comma, c.p.c., e il sesto, relativo alle spese compensate.

Quanto ai ricorsi incidentali, la Corte li distingue: quello condizionato è assorbito dall’inammissibilità del ricorso principale; quelli non condizionati sono improcedibili perché tardivi e autonomi rispetto all’impugnativa principale, non incidendo sui capi da essa investiti. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *