Condono edilizio sospende efficacia ordini demolizione e sanzione pecuniaria (Cons. Stato n. 10469 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 38 della L. n. 47/1985, richiamato dall’art. 39, comma 1, della L. n. 724/1994, la presentazione della domanda di condono edilizio rende inefficaci le ordinanze di demolizione già emesse e sospende i procedimenti repressivi fino alla definizione dell’istanza. La sospensione è automatica e incide su tutti i provvedimenti sanzionatori adottati e adottandi in materia di abusi edilizi. Ne consegue l’illegittimità delle ordinanze emanate dopo la presentazione dell’istanza senza previa definizione del condono. Il Comune non può quindi dichiarare l’acquisizione al patrimonio comunale per inottemperanza a ordini inefficaci o illegittimi, né irrogare la sanzione pecuniaria dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 fondandola su tali ordini.

Il Fatto

I proprietari di un immobile hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha respinto tre istanze di condono edilizio presentate nel 1995, ha ordinato la demolizione, ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale e ha irrogato la sanzione pecuniaria. Il TAR Campania ha respinto i motivi sul diniego di condono e sulla sanzione, accogliendo solo quelli relativi all’acquisizione e all’ordine di sgombero.

I ricorrenti hanno appellato la decisione, contestando in particolare l’assunto comunale secondo cui le opere avevano subito modifiche sostanziali rispetto allo stato indicato nelle domande di condono. La Sezione ha disposto verificazione per ricostruire i provvedimenti e lo stato dei luoghi.

La Motivazione della Corte

La verificazione ha accertato che la struttura del fabbricato era già completa nel 1994 e che le opere successive consistettero in interventi di mero completamento, corrispondenti a quanto descritto nella relazione allegata all’integrazione della domanda di condono. L’assunto comunale sulle modifiche sostanziali risulta quindi smentito.

Il Collegio esclude altresì che le ulteriori ragioni del diniego possano sorreggerlo. La L.r. Campania n. 21/2003 riguarda i divieti di nuove edificazioni in area sismica ed è stata abrogata con l’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale. Quanto ai vincoli paesaggistici, la materia è affidata alle specifiche disposizioni della L. n. 724/1994, che il Comune non ha considerato.

Quanto all’efficacia delle ordinanze di demolizione, il Collegio richiama Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 10035 del 2023: la sospensione è del tutto automatica e opera fino alla definizione delle domande di condono. Ne deriva l’inefficacia degli ordini emessi prima delle istanze e l’illegittimità di quelli successivi. Il Comune non poteva quindi ritenere realizzato l’effetto acquisitivo.

Assorbita la censura sul sequestro penale, il Collegio accoglie anche le doglianze sulla sanzione pecuniaria: le affermazioni del TAR poggiano sulla ritenuta efficacia delle ordinanze di demolizione, che la sentenza ha invece escluso. L’appello è accolto con parziale riforma e annullamento dell’ordinanza comunale, fatti salvi i successivi provvedimenti in sede di riesame delle istanze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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