Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1024 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente al beneficio della carta elettronica, il giudice amministrativo accerta il persistente inadempimento dell’Amministrazione allorché sia inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito. Accertata l’inottemperanza, il TAR condanna l’Amministrazione a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di persistente inadempimento, il giudice nomina sin d’ora commissario ad acta un dirigente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso, con facoltà di delega e con ricorso, in caso di incapienza, all’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, ha agito dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 141/2025 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto a fruire del beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di € 1.500,00.
La sentenza del giudice del lavoro, notificata al Ministero il 19 aprile 2025, è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria del 26 settembre 2025. Alla notifica non aveva fatto seguito alcun adempimento, ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza posta a fondamento della domanda è stata ritualmente notificata al Ministero presso la sede reale in data 19 aprile 2025 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Sassari. Il ricorso è stato notificato il 26 settembre 2025.
Su tali premesse, il Tribunale ha ritenuto inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito. La domanda di ottemperanza è stata quindi accolta e il Ministero condannato, sempre che nelle more non abbia già ottemperato, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale. Al commissario è assegnato il termine di novanta giorni dall richiesta della parte interessata.
Il commissario eseguirà la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese, liquidate in € 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della non complessità della controversia e della natura seriale del contenzioso.
Nota della Redazione
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