Condono tombale, versamento tardivo oltre la soglia non è errore scusabile (Cass. civ. Sez. V n. 21414 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione automatica degli obblighi tributari di cui all’art. 9 della legge n. 289 del 2002 si perfeziona con il versamento dell’importo dovuto entro il termine unico fissato dalla legge. Il pagamento tardivo di parte della somma, quando questa sia complessivamente inferiore a 6.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, non può essere integrato dopo la scadenza. Non è invocabile il ravvedimento operoso né l’errore scusabile. Le disposizioni in materia di condoni fiscali sono derogatorie e di stretta interpretazione, non integrabili con altre norme, neppure contenute nella medesima legge.

Il Fatto

La società contribuente presentava istanza di definizione automatica degli obblighi tributari, cosiddetto condono tombale, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002, con riguardo agli anni d’imposta dal 1998 al 2001. In data 17 maggio 2006 l’Amministrazione finanziaria notificava il provvedimento di diniego, rilevando il tardivo versamento di parte dell’importo necessario al perfezionamento della procedura, complessivamente inferiore a 6.000 euro.

La società impugnava il diniego davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso. La decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, che riteneva il ritardo imputabile a un malfunzionamento delle procedure informatiche e riconducibile alla natura di errore scusabile, al quale la contribuente aveva posto rimedio con un versamento integrativo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte ricostruisce la disciplina dei commi 1, 2 e 12 dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002, nel testo modificato dall’art. 5-bis del d.l. n. 282 del 2002, convertito in legge n. 27 del 2003. La definizione automatica si perfeziona con il versamento, per ciascun periodo d’imposta, entro il 16 o 24 aprile 2003, oppure, in caso di pagamento rateale delle eccedenze, entro il 30 novembre 2003 e il 20 giugno 2004.

Richiamando la propria giurisprudenza — Cass. n. 5984/2015 — la Corte ricorda che solo nell’ipotesi di mancato versamento rateale delle eccedenze è previsto che l’omissione non determina l’inefficacia dell’integrazione. Deve quindi desumersi a contrario che, negli altri casi, il mancato tempestivo versamento comporta decadenza dal beneficio.

La Corte richiama altresì Cass. n. 26812/2014, sull’effetto prorogativo del termine del 16 aprile 2003 al 16 aprile 2004 recato dall’art. 1, comma 2, del d.l. n. 143 del 2003 per i contribuenti che non avessero effettuato versamenti utili anteriormente all’entrata in vigore di quel decreto.

Erronea risulta, dunque, la decisione regionale che ha riconosciuto alla società, persona giuridica, la facoltà di pagare oltre il termine unico parte della somma inferiore a 6.000 euro. L’argomento del ravvedimento operoso non è condivisibile, perché nessuna norma consente, dopo la scadenza, la successiva integrazione del versamento incompleto. Né sono applicabili il comma 9 dell’art. 16 della stessa legge, che riguarda la chiusura delle liti fiscali pendenti e l’errore scusabile, né l’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, in materia di sanzioni tributarie.

Le disposizioni sui condoni fiscali sono derogatorie di quelle generali e integrano sistemi compiuti di natura eccezionale. Ciascuna fattispecie è retta da una propria disciplina di stretta interpretazione, non integrabile in via ermeneutica mediante altre norme, persino se contenute nella medesima legge. Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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