La mancata produzione dell’avviso di ricevimento rende inammissibile il ricorso per cassazione notificato a mezzo posta (Cass. civ. Sez. 5 n. 1970 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione del ricorso per cassazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., l’avviso di ricevimento costituisce il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del piego sia la data di essa sia l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Ne consegue che il mancato deposito di tale documento determina, in assenza di attività da parte dell’intimato, l’inammissibilità dell’impugnazione, non essendo consentita la concessione di un termine per l’adempimento del relativo incombente e non potendo farsi luogo all’emissione dell’ordine di rinnovazione di cui all’art. 291, primo comma, cod. proc. civ., prevista nella sola ipotesi di notificazione nulla ma pur sempre materialmente avvenuta.
Il Fatto
All’esito di una verifica fiscale nei confronti di una società di capitali a ristretta base proprietaria, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti della società, contestando maggiori ricavi non contabilizzati e operando le conseguenti riprese a tassazione. Sulla base della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, l’Ufficio aveva poi notificato distinti avvisi di accertamento a ciascuno dei soci, sia persone fisiche sia società, imputando un maggior reddito da partecipazione.
I contribuenti avevano impugnato gli atti impositivi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che li aveva accolti per difetto di delega di firma del funzionario sottoscrittore. La Commissione Tributaria Regionale, investita degli appelli, aveva rigettato quelli dell’Amministrazione e accolto quelli incidentali dei contribuenti. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che alcuni contribuenti avevano definito le proprie controversie tributarie avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018. Avendo presentato domanda di definizione agevolata e versato l’intero importo dovuto, senza che l’Amministrazione avesse notificato un diniego entro i termini di legge, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente a tali controversie, con cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alle controversie non definite, la Corte ha accertato che il ricorso era stato notificato a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. e che la ricorrente non aveva depositato gli avvisi di ricevimento, come attestato dalla certificazione della Cancelleria. Richiamando il costante orientamento di legittimità per cui l’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l’avvenuta consegna del piego, la sua data e l’identità del consegnatario, la Corte ha affermato che il mancato deposito determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
La Corte ha escluso la possibilità di concedere un termine per l’adempimento del relativo incombente o di emettere l’ordine di rinnovazione della notifica, essendo tale rimedio previsto solo nell’ipotesi di notificazione nulla ma materialmente avvenuta, circostanza non provata nel caso di specie. Ha inoltre precisato che non ricorrono i presupposti per l’ordine di integrazione del contraddittorio, non essendovi litisconsorzio necessario tra società e soci nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo emesso nei confronti del socio di società a ristretta base.
La pronuncia di inammissibilità ha esimito la Corte dallo scrutinio dei motivi di ricorso, concernenti la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione delle norme sull’onere della prova in relazione alla delega di firma del funzionario sottoscrittore degli avvisi di accertamento. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese nei confronti dei contribuenti rimasti intimati, mentre quelle relative ai rapporti con i controricorrenti sono rimaste a carico di chi le ha anticipate.
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Nota della Redazione
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