Condono e vincolo PAI: il diniego non viola il giudicato di riesame (TAR Sicilia n. 2347 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, la nullità per violazione del giudicato è figura di stretta interpretazione e presuppone che il nuovo provvedimento contrasti con un obbligo puntuale, il cui contenuto sia integralmente desumibile dalla sentenza, ovvero riproduca i medesimi vizi già censurati. Non integra elusione del giudicato il diniego di sanatoria adottato dopo che il giudice ha annullato il precedente provvedimento per difetto di istruttoria e motivazione, imponendo il solo riesame della domanda. In tal caso l’Amministrazione è tenuta a compiere una valutazione in concreto della compatibilità dell’opera con il vincolo sopravvenuto, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, e il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo costituisce presupposto necessario della decisione. La valutazione tecnico-discrezionale dell’Autorità di Bacino, espressa su vincoli sovraordinati agli strumenti urbanistici, è sindacabile solo se manifestamente irragionevole o affetta da travisamento dei presupposti.
Il Fatto
Le ricorrenti, comproprietarie di un immobile sito in una frazione del Comune di Acireale, hanno presentato nel 1986 istanza di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 23, comma 10, della legge n. 37/1985, per un fabbricato originariamente destinato a opificio e trasformato in unità abitative senza aumento di volumetria.
Il Comune ha respinto la domanda con provvedimento n. 181/2015, annullato dalla sentenza di questo Tribunale n. 426/2018, che ha imposto il riesame previa istruttoria adeguata. Dopo un giudizio di ottemperanza e la nomina di commissari ad acta, l’Autorità di Bacino ha reso parere sfavorevole e il Comune ha nuovamente negato la sanatoria con provvedimento n. 195 in data 2 ottobre 2025. Le ricorrenti hanno quindi chiesto la declaratoria di nullità per violazione del giudicato e, in subordine, l’annullamento del diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, per difetto di prova della notifica al Comune e in assenza di accettazione del contraddittorio, non ravvisandosi alcuna sanatoria per raggiungimento dello scopo. Ha poi precisato che l’eccepita tardività del ricorso introduttivo e la mancata impugnazione di un parere potevano essere superate, essendo la decisione fondata su ragioni assorbenti di merito.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la nullità per violazione o elusione del giudicato come figura di stretta interpretazione: essa presuppone un obbligo puntuale, il cui contenuto sia integralmente desumibile dalla sentenza, oppure la riproduzione dei medesimi vizi già censurati. Nel caso concreto la sentenza n. 426/2018 non ha imposto di rilasciare la sanatoria, né ha predeterminato il contenuto del provvedimento conclusivo: essa ha soltanto annullato il diniego per carenza di istruttoria e motivazione, ordinando una nuova valutazione in concreto.
Il Comune ha dato esecuzione a tale obbligo acquisendo il parere dell’Autorità di Bacino e verificando la compatibilità dell’intervento con la classificazione R4 del PAI. L’edificio è situato in corrispondenza della foce del torrente, in area a rischio molto elevato; la sua geometria costituisce sbarramento al deflusso delle acque e la sezione sottostante è insufficiente a contenerne le portate di piena. Il passaggio dalla destinazione a opificio a quella residenziale aumenta l’esposizione al rischio delle persone.
Il diniego si fonda sul parere vincolante dell’Autorità di Bacino n. 10406/2025, reso all’esito dell’approfondimento disposto con ordinanza n. 239 del 21 gennaio 2025. L’art. 18, comma 2, delle Norme di Attuazione del PAI consente un parere favorevole per opere abusive solo in presenza di elementi di mitigazione che rendano l’opera compatibile con la pericolosità idraulica; l’art. 7 delle Norme di Attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni impone la verifica di compatibilità dei manufatti interferenti con il reticolo idrografico. Tali condizioni non risultano soddisfatte.
Le censure delle ricorrenti — maggiore criticità degli attraversamenti a monte, assenza di precedenti esondazioni, mancata manutenzione del corso d’acqua, possibilità di opere di mitigazione — esprimono una diversa valutazione tecnica, ma non dimostrano l’erroneità manifesta o il travisamento dei presupposti. Il sindacato del giudice non consente di sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione. La disparità di trattamento rispetto ad altri immobili non costituisce vizio del provvedimento, e la manutenzione degli alvei compete agli organi regionali. Il ricorso introduttivo è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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