Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento nella revoca di concessioni (TAR Basilicata n. 138 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di una concessione amministrativa configura un provvedimento di secondo grado, avente natura discrezionale e idoneo a incidere su un precedente atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario; in tale evenienza è obbligatoria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, al fine di garantire un adeguato contraddittorio endoprocedimentale e di assicurare il diritto di difesa ex art. 24 Cost. La richiesta di chiarimenti rivolta a un soggetto diverso dal destinatario del provvedimento non può surrogare la comunicazione ex art. 7 cit. L’omissione della comunicazione di avvio che abbia impedito al privato di fornire un apporto sostanziale al procedimento non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, a meno che l’amministrazione non dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
Il Fatto
L’Associazione ricorrente, titolare dal 1993 di una concessione in uso gratuito di immobili comunali, rinnovata con deliberazione di Giunta n. 104/2024, impugnava la deliberazione n. 22/2025 con cui il Comune disponeva la revoca di tale concessione. Il provvedimento era stato preceduto da un sopralluogo che aveva rilevato materiali deteriorati e da una richiesta di chiarimenti inviata ad altra associazione, non alla ricorrente. Avverso la revoca, l’Associazione deduceva, tra l’altro, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione delle garanzie partecipative.
Dopo la notifica del ricorso, il Comune adottava un’ordinanza di sgombero, un ordine di ottemperanza/diffida e una nuova ordinanza di sgombero, tutti impugnati con tre atti di motivi aggiunti. Il Tribunale, nelle more, accoglieva le istanze cautelari disponendo il riesame della deliberazione di revoca, previa acquisizione del contributo partecipativo dell’Associazione. Il Comune avviava il procedimento di riesame e riceveva la memoria partecipativa della ricorrente, ma non concludeva il procedimento con alcun provvedimento espresso, adottando invece una nuova ordinanza di sgombero.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere, rilevando che l’Associazione risultava titolare di un rapporto concessorio e che l’atto impugnato incideva direttamente sulla sua posizione giuridica. Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la censura di omissione della fase di confronto procedimentale, richiamando la giurisprudenza costante secondo cui i provvedimenti di secondo grado di ritiro in autotutela di precedenti atti favorevoli richiedono la preventiva comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990, salvo particolari ragioni di urgenza adeguatamente esplicitate nella motivazione.
Il Tribunale ha escluso che la nota del 29 gennaio 2025 potesse avere valenza partecipativa, essendo indirizzata a un diverso soggetto giuridico e non recando alcun riferimento all’intendimento di revocare la concessione. Ha quindi rilevato che il Comune, in pretesa esecuzione dell’ordinanza cautelare, aveva erroneamente avviato il riesame della deliberazione n. 104/2024 (provvedimento ampliativo) e non della deliberazione n. 22/2025, oggetto del ricorso, senza peraltro concludere il procedimento.
Quanto alla pretesa applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, la Corte ha osservato che la norma consente di non annullare il provvedimento solo se l’amministrazione dimostri in giudizio che il suo contenuto non sarebbe potuto essere diverso; nel caso di specie, tale prova non era stata fornita. Il contributo partecipativo dell’Associazione, presentato il 4 ottobre 2025, era risultato tutt’altro che formale, concernendo la responsabilità per le irregolarità riscontrate, il ruolo associativo svolto a favore della collettività e l’affidamento nella conservazione della concessione.
Il Collegio ha conseguentemente ravvisato la natura discrezionale della revoca e la necessità che l’amministrazione proceda a una effettiva comparazione tra interessi pubblici e privati. L’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti ha comportato l’annullamento degli atti impugnati, con salvezza di ulteriori provvedimenti da adottare all’esito di un effettivo contraddittorio procedimentale, e la condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Associazione ricorrente, liquidate in € 4.000,00 con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il Tribunale ha infine assorbito ogni ulteriore censura.
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Nota della Redazione
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