Sequestro finalizzato a confisca allargata per equivalente su beni di provenienza lecita (Cass. pen. Sez. IV n. 30479 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può essere legittimamente disposto, ai sensi dell’art. 240-bis, ultimo comma, cod. pen., anche quando sia dimostrata la provenienza lecita della provvista economica impiegata per l’acquisto dei beni, poiché la confisca per equivalente ha per definizione ad oggetto beni estranei al reato ma di valore corrispondente al patrimonio sproporzionato. Il provvedimento che dispone il sequestro deve contenere una concisa motivazione circa il periculum in mora, valutato in relazione alle condizioni del patrimonio e alla condotta del soggetto. Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, non potendo dedursi la mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame rigettava l’istanza proposta nell’interesse di un indagato, confermando il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto, ex art. 240-bis cod. pen., il sequestro preventivo funzionale alla confisca, anche per equivalente, di alcuni immobili cointestati all’indagato e di un appartamento formalmente intestato alla madre, componente dello stesso nucleo familiare.
Il provvedimento ablatorio era adottato nell’ambito di un’indagine per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il Collegio confermava il fumus delicti e il periculum in mora, richiamando gli accertamenti patrimoniali dai quali emergeva una sperequazione finanziaria del nucleo familiare sempre di segno negativo. La difesa ricorreva per cassazione deducendo vizi di motivazione e violazione dell’art. 240-bis, ultimo comma, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che avverso le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge. Richiamando le Sezioni Unite n. 5876 del 28.01.2004, si afferma che in tale nozione non rientrano la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, deducibili solo con lo specifico motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ma soltanto quei vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Nel merito, la Corte ricorda che il principio della doppia conforme opera anche per le ordinanze in materia di libertà. Quanto all’istituto, la confisca in casi particolari, già disciplinata dall’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, e oggi prevista dall’art. 240-bis cod. pen., si differenzia dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria perché colpisce beni del reo non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito, sulla base di una presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita.
Richiamando le Sezioni Unite n. 27421 del 25.02.2021, la Corte ribadisce che la confiscabilità dei beni presuppone una sproporzione tra reddito e valore del bene al momento dell’acquisto, l’assenza di giustificazione credibile e il rispetto del criterio di ragionevolezza temporale, criterio che la Corte costituzionale n. 33 del 2018 ha assunto a parametro di tenuta costituzionale della misura.
Il Tribunale del riesame ha correttamente valutato la manifesta sproporzione tra patrimonio e capacità reddituale e ha rilevato che la somma ricevuta a titolo di risarcimento era stata prontamente reinvestita in attività finanziarie, senza successivi disinvestimenti. Quanto alla confisca per equivalente, la legittima provenienza dei beni non ne costituisce ostacolo, avendo essa per oggetto beni estranei al reato ma di valore corrispondente.
La doglianza relativa all’immobile intestato alla madre è dichiarata inammissibile per carenza di interesse: l’indagato, che contesta il ruolo di interponente, non può vantare alcun diritto alla restituzione. Il motivo sul periculum in mora è manifestamente infondato, avendo il Tribunale valorizzato l’insufficienza patrimoniale e la pericolosità soggettiva, in linea con le Sezioni Unite n. 36959 del 24.06.2021. Ne consegue la condanna alle spese e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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