Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione di merito delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 9062 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso per cassazione che, deducendo un vizio di motivazione, non si confronti con il contenuto della sentenza impugnata e richieda una nuova e diversa valutazione di merito dei medesimi elementi di prova. Il controllo di legittimità non consente di sostituire la valutazione compiuta dal giudice di merito quando questi abbia esaminato in modo approfondito, logico e non contraddittorio tutte le prove raccolte. Il sindacato sulla motivazione resta nei limiti della sua esistenza e coerenza, non della sua condivisibilità.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto appello, qualificato come ricorso ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., contro la sentenza con cui il Tribunale di Locri lo ha condannato alla pena di 300 euro di ammenda, condizionalmente sospesa, e al risarcimento del danno in favore delle parti civili, per il reato di cui all’art. 660 cod. pen. commesso fino al 28/08/2020.

Con il ricorso deduce l’illogicità e l’erroneità della motivazione, per non avere il Tribunale tenuto conto della deposizione di una teste che avrebbe escluso una delle condotte contestate, per avere valutato la natura molesta delle condotte solo in base alla percezione della parte offesa, per avere errato nel ritenere logico e coerente il racconto della persona offesa e per avere reso motivazione apparente sull’elemento soggettivo del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il vizio di motivazione lamentato è palesemente insussistente: il Tribunale ha valutato in modo approfondito, logico e non contraddittorio tutte le prove raccolte, comprese le dichiarazioni dello stesso ricorrente, che avrebbe in parte ammesso le molestie contestate.

Il giudice di merito ha esaminato esplicitamente anche la sussistenza del necessario dolo, rilevando che il ricorrente ha consapevolmente e volontariamente interferito nella sfera di libertà altrui, pur rendendosi conto che i suoi interventi non erano graditi.

La Corte rileva, inoltre, che il ricorso non si confronta con il contenuto della sentenza e chiede una nuova e diversa valutazione di merito dei medesimi elementi di prova, già vagliati dal Tribunale con motivazione logica e approfondita. Si tratta di valutazione non consentita al giudice di legittimità, come affermato da Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944, e da Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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