Confisca dell’intero opificio senza motivazione: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. III n. 25358 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La confisca dell’intero opificio disposta ex art. 240, primo comma, cod. pen. è illegittima per difetto di motivazione quando il giudice di merito valorizza, ai fini dell’affermazione della responsabilità, soltanto specifiche attrezzature di lavorazione e non l’intero complesso produttivo. In presenza di una sentenza dichiarativa della prescrizione, il ricorso che deduca i presupposti dell’assoluzione ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. deve prospettare l’evidenza della causa di non punibilità, secondo il criterio dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; diversamente è inammissibile per genericità. L’annullamento limitato alla confisca comporta, ex art. 624 cod. proc. pen., l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità.

Il Fatto

Il tribunale aveva condannato l’imputato per i reati previsti dagli artt. 279 e 137 del d.lgs. n. 152/2006 e aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto alla contravvenzione ex art. 44 del d.P.R. n. 380/2001, assolvendo l’imputato per gli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380/2001 ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per non aver commesso il fatto.

Avverso la sentenza la difesa ha proposto appello, riqualificato in ricorso per cassazione perché la condanna alla sola ammenda preclude il secondo grado di merito. Sono stati dedotti sette motivi, tra cui la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., il trattamento sanzionatorio e la confisca dell’intero opificio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è manifestamente infondato. A fronte della intervenuta prescrizione e della rivendicazione di estraneità al reato, senza rinuncia alla prescrizione, si sarebbe dovuto dedurre l’evidenza dell’innocenza e non la contraddittorietà rispetto alla decisione assolutoria adottata per il capo relativo agli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380/2001. Quest’ultima riguardava infatti un reato permanente, ancora in corso al momento della decisione, dove l’incertezza sull’autore imponeva il proscioglimento.

La Corte richiama il criterio dell’art. 129, commi 1 e 2, cod. proc. pen.: la prevalenza delle soluzioni assolutorie in presenza di contestuale prescrizione si impone solo ove risulti l’evidenza che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. Il ricorrente, da un lato, rivendica valutazioni di merito inammissibili in sede di legittimità; dall’altro invoca il semplice dubbio, in contrasto con il principio per cui è inammissibile, per genericità, il ricorso avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione che non prospetti l’evidenza della causa di non punibilità (Sez. III n. 18069 del 20/01/2022).

Anche il secondo motivo è inammissibile: la sentenza valorizza plurimi dati, tra cui i riferimenti di un teste e le tracce di lavorazioni e di scarico non autorizzato, idonei a confutare le ricostruzioni difensive. Il vizio di violazione di legge fondato sul richiamo ad atti dichiarativi, poi, deve essere supportato dalla integrale allegazione degli atti, in mancanza della quale il ricorso è carente di autosufficienza (Sez. II n. 20677 dell’11/04/2017). Il terzo motivo è manifestamente infondato per le medesime ragioni.

Il quarto motivo è inammissibile in assenza di conforme richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non risultante dal riepilogo delle conclusioni contenuto nella sentenza impugnata. Sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo delle richieste, valevole anche per la diretta impugnazione della sentenza di primo grado; in difetto, il motivo è proposto per la prima volta in cassazione ed è tardivo (Sez. II n. 31650 del 03/04/2017). Il quinto motivo, relativo alle attenuanti generiche e all’eccessività della pena, poggia su mere valutazioni di merito.

È invece fondato l’ultimo motivo. La confisca dell’intero opificio è stata disposta ex art. 240, comma 1, cod. pen., per cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per le cose che ne sono il prodotto o il profitto, in assenza di motivazione, mentre la motivazione valorizza, ai fini della responsabilità, solo specifiche attrezzature di lavorazione e non l’intero complesso. La sentenza è pertanto annullata limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale in diversa persona fisica; nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile e, ex art. 624 cod. proc. pen., la sentenza è irrevocabile quanto all’affermazione della penale responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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