Cumulo esecutivo e annullamento senza rinvio della pena (Cass. pen. Sez. I n. 25359 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione, il giudice non può ricostruire il cumulo facendo rivivere la pena inflitta nella sentenza di condanna quando quella pena sia stata annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, in sede di ricorso straordinario. Il titolo esecutivo è costituito dal combinato tra la sentenza di condanna e la sua rideterminazione contenuta nella pronuncia di annullamento, sicché il cumulo che recepisca la quantificazione originaria mette in esecuzione una pena diversa da quella passata in giudicato. L’ordinanza del giudice dell’esecuzione che convalidi tale criterio è annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza del condannato di rideterminazione della pena individuata in un cumulo della Procura generale, pari a 20 anni, 5 mesi e 13 giorni di reclusione. Il condannato sosteneva che il calcolo non rispettasse quanto statuito dalla Cassazione in sede di ricorso straordinario, con cui era stata annullata una precedente pronuncia di legittimità e rideterminata la pena complessiva in 20 anni di reclusione.
Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto che l’art. 78 cod. pen. non prevedesse alcun meccanismo di riduzione proporzionale delle pene cumulate, operando il criterio moderatore solo sulla misura massima della pena complessiva. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce il percorso sanzionatorio della sentenza di condanna: pena base per il reato dell’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 di 20 anni, aumentata per continuazione interna, ridotta per il rito abbreviato e poi aumentata per la continuazione esterna, con pena finale di 27 anni, 5 mesi e 10 giorni.
La Sesta sezione aveva respinto il ricorso richiamando le Sezioni Unite n. 35852 del 2018, secondo cui la diminuente del rito speciale non può essere applicata nel procedimento di esecuzione di pene concorrenti. Su ricorso straordinario, la Seconda sezione ha però revocato quella sentenza, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 45583 del 2007: la riduzione per il rito abbreviato si applica dopo la determinazione della pena secondo le norme sul concorso, incluso il limite dei trent’anni.
La Corte rileva che la Procura generale, nel mettere in esecuzione la condanna, ha fatto rivivere le pene indicate nella decisione di appello, giungendo nel cumulo a 27 anni, 5 mesi e 10 giorni, anziché ai 20 anni risultanti dall’annullamento senza rinvio. Il cumulo ha quindi messo in esecuzione una pena diversa da quella passata in giudicato.
L’ordinanza impugnata, che ha ritenuto legittimo tale criterio, non resiste alle censure e va annullata con rinvio alla Corte d’appello di Catania per nuovo giudizio sul punto.
Nota della Redazione
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