Confisca nel patteggiamento: obbligo di motivazione se non è oggetto di accordo (Cass. pen. Sez. V n. 10764 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di patteggiamento per pena detentiva non superiore a due anni preclude, ai sensi dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., l’applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, ma non della confisca ex art. 240 cod. pen., anche facoltativa. Quando la confisca non è stata oggetto dell’accordo tra le parti, la sentenza è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., restando il ricorso limitato ai casi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo se la misura sia stata concordata. In tal caso il provvedimento di confisca, o di diniego, deve essere sorretto da idonea motivazione che indichi i presupposti giustificativi della decisione.
Il Fatto
Con sentenza del 26 settembre 2024 il Tribunale di Pavia ha applicato all’imputato, su richiesta delle parti ex artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., la pena di due anni di reclusione per due reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata. Con la stessa sentenza è stata disposta, ex art. 240 cod. pen., la confisca del denaro sequestrato all’imputato.
L’imputato ha proposto ricorso denunciando la violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: la confisca del prodotto dei delitti era stata disposta a seguito di sequestro diretto a tutela dei crediti della curatela, senza alcuna motivazione, pur trattandosi di confisca facoltativa. Nel giudizio di legittimità è pervenuto accordo transattivo attestante il risarcimento dei danni a favore della società danneggiata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rapporto tra patteggiamento e misure ablative. Il patteggiamento per pena detentiva non superiore a due anni preclude, per l’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., l’applicazione di pene accessorie o misure di sicurezza, ma non della confisca ex art. 240 cod. pen., neppure in forza della novella di cui all’art. 2 legge n. 134/2003. Il collegio richiama sul punto Sez. V n. 48124 del 26.10.2023.
Il passaggio decisivo riguarda il regime impugnatorio. Le Sezioni Unite n. 21368 del 26.09.2019 hanno affermato che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti; diversamente è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen..
Ne deriva che, fuori dall’ipotesi di accordo, il provvedimento di confisca o di diniego deve essere sorretto da idonea motivazione, che indichi i presupposti giustificativi della decisione, anche quando adottato con sentenza di patteggiamento.
Nel caso esaminato il Tribunale ha disposto la confisca del denaro in sequestro con la sola laconica affermazione che il denaro dovesse essere confiscato, senza alcuna motivazione e senza che nell’accordo tra le parti vi fosse alcuna deduzione sul punto. La sentenza è pertanto annullata con rinvio, limitatamente alla confisca, al medesimo ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, per un nuovo esame sulla verifica dei presupposti giustificativi della misura. Negli stessi termini la Corte richiama Sez. V n. 45882 del 07.09.2023.
Nota della Redazione
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