Spesometro e reati tributari: valutazione del giudice penale e diniego delle attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 32940 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento fiscale, ma può apprezzare gli elementi induttivi ivi valorizzati, tra cui i dati del c.d. spesometro, per trarne elementi probatori, purché sorretti da adeguata motivazione e da riscontri che diano certezza della condotta criminosa. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il solo stato di incensuratezza dell’imputato. È inammissibile il ricorso che, riproponendo censure di merito già esaminate, solleciti una rivalutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 19.12.2025, aveva rideterminato la pena in un anno di reclusione, dichiarando prescritti i reati di cui ai capi A) e B) e assolvendo il ricorrente dal reato di cui al capo C). Residuava la condanna per il reato di cui all’art. 4 d.lgs. 74/2000, contestato per avere, nella qualità di titolare di una ditta individuale, indicato il falso nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2014, al fine di evadere l’imposta.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando censure sulla responsabilità penale — con contestazione dell’attendibilità dei dati desunti dal c.d. spesometro — e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sez. VII ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla responsabilità. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure già avanzate davanti alla Corte territoriale, ha chiesto di fatto una diversa lettura delle emergenze istruttorie, sollecitando una valutazione in fatto non consentita al giudice di legittimità.

La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica. In particolare, il giudice di merito ha escluso che gli operatori economici che avevano presentato le comunicazioni al c.d. spesometro abbiano dichiarato il falso, indicando le fatture emesse dalla ditta individuale e ricevute nel 2014. Da quei dati emergeva con certezza l’omesso versamento dell’IVA, avendo l’imputato dichiarato un’imposta dovuta notevolmente inferiore a quella risultante dalle operazioni imponibili.

Il Collegio ha richiamato il principio per cui, in tema di reati tributari, il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, ma può, con adeguata motivazione, apprezzare gli elementi induttivi ivi valorizzati per trarne elementi probatori (Sez. III n. 24225 del 14.03.2023, Rv. 284693), assumendo tali dati valore di elementi liberamente valutabili unitamente a riscontri che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa (Sez. III n. 42916 del 21.09.2022, Rv. 283705).

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha confermato il diniego delle attenuanti generiche. Il giudice di merito non aveva rilevato solo l’assenza di elementi favorevoli, ma anche la presenza di significativi elementi negativi: la commissione del medesimo reato nell’anno precedente e la prosecuzione, nel 2016, dell’attività di commercio di rottami ferrosi senza la prescritta autorizzazione, operando nuovamente quale evasore totale. Tali circostanze, attestate dal certificato del casellario giudiziale, sono state ritenute ostative alla diminuente, ferma la determinazione della pena nel minimo edittale. È stato richiamato il principio secondo cui, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza (Sez. IV n. 32872 dell’08.06.2022, Rv. 283489).

Da ultimo, dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, esclusa l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13.06.2000).

Nota della Redazione

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