Confisca a terzo estraneo: obbligo di valutare le allegazioni difensive (Cass. pen. Sez. I n. 9451 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di confisca disposta con sentenza nei confronti dell’imputato, il terzo titolare del bene ablato, rimasto estraneo al giudizio di primo grado, che abbia promosso per la prima volta, con esito negativo, istanza di restituzione al giudice dell’esecuzione, può proporre opposizione dinanzi al medesimo giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. Integra il vizio di mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. l’omessa valutazione delle allegazioni difensive del terzo che, in astratto, siano idonee a incidere sull’accertamento della natura fittizia o reale dell’intestazione del bene confiscato. La conoscenza, da parte del terzo, dell’avvenuto sequestro del bene nell’ambito del procedimento a carico dell’imputato è circostanza di per sé irrilevante, ben potendo il proprietario dimostrare che l’intestazione in suo favore non è fittizia.
Il Fatto
Il ricorrente, terzo estraneo al processo, proponeva istanza di restituzione dell’immobile sottoposto a confisca ai sensi dell’art. 12-sexies l. n. 356 del 1992 nell’ambito del procedimento a carico del fratello, condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. con qualifica di capo di un’organizzazione mafiosa. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza e, successivamente, anche l’opposizione proposta dall’interessato.
La Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, confermava il rigetto valorizzando la condanna del fratello, le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e la conoscenza, da parte del ricorrente, del vincolo sul bene. Il ricorrente impugnava per cassazione deducendo tre motivi: l’incerta riconducibilità dell’immobile al procedimento, l’apparenza della motivazione per omesso esame delle produzioni documentali e la violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 7 Cedu.
La Motivazione della Corte
La Corte, in via preliminare, ritiene corretto il rimedio esperito dal terzo, ribadendo che l’opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione è lo strumento per far valere nel contraddittorio le proprie doglianze di merito sulla confisca disposta con sentenza, in applicazione del combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., secondo l’orientamento espresso da Sez. 3 n. 45818 del 11/09/2024 e da Sez. 5 n. 28344 del 12/04/2019.
Nel merito, il Collegio ritiene fondato e assorbente il secondo motivo. Richiama il consolidato principio secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quando le argomentazioni del giudice sono incomplete rispetto a specifiche doglianze formulate con i motivi di gravame e dotate del requisito della decisività, come affermato da Cass. sez. 5 n. 2916 del 13/12/2013 e da Cass. sez. 6 n. 35918 del 17/06/2009.
Il giudice di legittimità può esaminare i motivi di impugnazione per accertare la congruità e la completezza dell’apparato argomentativo, rientrando nei compiti della Corte la disamina della specificità delle censure quale presupposto dell’ammissibilità del ricorso. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha attribuito rilievo pressoché esclusivo alla condanna del fratello e alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.
Il ricorrente, tuttavia, aveva svolto specifiche allegazioni difensive: la modestia della somma pagata per l’acquisto, la disponibilità di un reddito stabile, la messa a disposizione di altro immobile, di provenienza ereditaria, quale garanzia per il mutuo di ristrutturazione. Si tratta di deduzioni in astratto idonee a incidere sulla natura fittizia o reale dell’intestazione, che dovevano essere valutate, anche solo per escluderne il rilievo.
La Corte precisa che la consapevolezza del ricorrente circa il sequestro nell’ambito del procedimento a carico del germano è circostanza irrilevante, perché il terzo può dimostrare dinanzi al giudice dell’esecuzione che l’intestazione in suo favore non è fittizia. L’omessa valutazione delle allegazioni integra dunque una carenza di motivazione che la Corte territoriale deve emendare con un nuovo giudizio. Gli altri motivi restano assorbiti. L’ordinanza è annullata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli.
Nota della Redazione
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