Porto di coltello e allegazione del giustificato motivo al controllo (Cass. pen. Sez. 1 n. 1046 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giustificato motivo rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge n. 110/1975 non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti. Il giudizio sulla causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. L’esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto non impedisce il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, atteso che la particolare tenuità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto alla lieve entità.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 per aver portato, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico da innesco. L’imputato, titolare di un esercizio commerciale autorizzato alla vendita di coltelli e articoli da taglio, era stato sottoposto a controllo in orario serale, adducendo nell’immediatezza che lo strumento gli serviva per lavori di potatura. Il Tribunale ha concesso le circostanze attenuanti generiche, condannando l’imputato alla pena di euro 1.000 di ammenda e ordinando la confisca e distruzione del coltello. Il ricorrente, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, dichiarando il primo inammissibile in quanto generico, aspecifico e manifestamente infondato. Il Tribunale aveva correttamente valorizzato le circostanze di tempo e luogo in cui si era realizzato il controllo, ritenendole incompatibili con il motivo addotto dall’imputato, peraltro gravato da precedenti di polizia. Il ricorso introduceva un argomento — la natura dell’attività lavorativa — che non risultava essere stato allegato dall’imputato nel corso del controllo di polizia.

La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui il giustificato motivo deve essere espresso immediatamente al momento del controllo, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di verifica da parte dei verbalizzanti, citando Sez. 1, n. 19307 del 2019. Non è quindi ammesso dedurre a posteriori ragioni mai rappresentate agli agenti operanti.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen.. Il giudizio sulla particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie, secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen., come chiarito da Sezioni Unite n. 13681 del 2016. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato l’esclusione valorizzando la natura pericolosamente offensiva dello strumento e i coefficienti negativi desumibili dalle circostanze del controllo e dalla personalità dell’imputato.

Il Collegio ha infine precisato che l’esclusione della non punibilità per particolare tenuità non osta al riconoscimento dell’attenuante della lieve entità ex art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, trattandosi di livelli di offensività differenti: la valutazione di lieve entità implica necessariamente l’esclusione del minor livello di offensività richiesto dall’art. 131-bis cod. pen.. Il ricorso, pertanto, si poneva in termini meramente confutativi, sollecitando una non percorribile diversa valutazione di merito. Al rigetto è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

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Riferimenti normativi

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