Conflitto di interessi tra ricorrenti difesi dallo stesso difensore: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. II n. 5634 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto con un unico atto da più soggetti che, nel giudizio di merito, siano stati difesi da difensori distinti e che facciano valere censure portatrici di interessi tra loro confliggenti. La comune costituzione dei ricorrenti con il medesimo difensore, munito di mandato conferito con un unico atto, integra una violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti, dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze contrastanti. Il conflitto va valutato con riguardo agli interessi sostanziali sottesi ai singoli motivi, non alla loro collocazione graduata, e permane anche quando i ricorrenti deducano il già intervenuto formarsi di un giudicato interno su uno dei capi, se la parte avversaria ha impugnato il presupposto di quel capo impedendone la definitività.
Il Fatto
Un professionista ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del compenso per l’attività di progettazione e direzione lavori svolta in favore di un committente. Il convenuto ha eccepito che nulla era dovuto, sostenendo di essere il mero contraente formale di un incarico in realtà conferito, per interposizione fittizia, al fratello dell’attore, dipendente pubblico impossibilitato ad assumerlo, e ha domandato l’accertamento della simulazione e della nullità del contratto dissimulato, oltre al risarcimento dei danni. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda del professionista e, parzialmente, le riconvenzionali del convenuto e dell’impresa appaltatrice.
La corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame del committente, ha dichiarato la simulazione dell’incarico professionale per interposizione del fratello e la nullità del contratto dissimulato, escludendo che alcunché fosse dovuto al professionista formale. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso, con un unico atto, entrambi i fratelli, assistiti dai medesimi difensori.
La Motivazione della Corte
Prima di esaminare i sei motivi, la Corte affronta l’eccezione di inammissibilità proposta dal controricorrente, ritenendola fondata. I ricorrenti, difesi da distinti difensori nei gradi di merito, svolgono ora con lo stesso difensore censure che sono portatrici di interessi diversi e tra loro confliggenti.
Il conflitto emerge anzitutto nel secondo motivo, che contesta la conferma della condanna del professionista formale al risarcimento del danno per vizio dell’opera: l’accoglimento di tale censura comporterebbe il trasferimento della responsabilità in capo al fratello. A nulla rileva l’argomento difensivo secondo cui il capo di condanna sarebbe passato in giudicato: il committente ha impugnato il presupposto di quella condanna, impedendo il formarsi del giudicato interno sulla relativa questione.
Il contrasto si manifesta anche nel sesto motivo, con il quale si assume che il contratto concluso tra il committente e il fratello non sarebbe affetto da nullità. Si tratta di un’asserzione favorevole al solo fratello, che si pone in rapporto preclusivo rispetto al riconoscimento del compenso in favore del professionista formale. Non giova, osserva la Corte, il rilievo che si tratterebbe di un motivo graduato e perciò destinato all’assorbimento in caso di accoglimento dei precedenti.
La comune costituzione dei ricorrenti con il medesimo difensore, munito di mandato conferito con un unico atto, è pertanto inammissibile. Il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, poiché la violazione investe il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato, espressamente citato a sostegno della decisione.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in favore del controricorrente. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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