Divisione con conguaglio e imposta proporzionale di registro (Cass. civ. Sez. V n. 5632 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, subordina l’assegnazione dei beni al pagamento del conguaglio non pone una condizione di efficacia dell’assegnazione medesima. Il conguaglio, infatti, risponde al solo scopo di perequare il valore delle quote e costituisce un effetto legale secondario della divisione, dipendente dalla legge e non dal giudice o dalla volontà delle parti. Ne consegue che l’atto va assoggettato all’imposta proporzionale di registro, ipotecaria e di trascrizione, e non all’imposta in misura fissa. L’art. 20 TUR, d.P.R. n. 131/1986, impone del resto di interpretare l’atto secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici, dovendosi avere riguardo al rapporto in esso racchiuso, non alla sua materialità.

Il Fatto

Una sentenza del giudice di merito, resa in un giudizio di divisione immobiliare, aveva assegnato la piena proprietà degli immobili ad alcuni condividenti, subordinando l’effetto traslativo al pagamento, in favore delle altre, di un conguaglio in denaro di importo rilevante.

L’Ufficio aveva preteso l’imposta di registro con aliquota proporzionale dell’1%, contestando la diversa qualificazione del giudice regionale. I contribuenti avevano proposto istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, poi definita con diniego. Il giudizio di cassazione, sospeso per la relativa istanza, è stato riassunto dall’Agenzia; non risultando impugnato il diniego, la Corte è stata chiamata a decidere nel merito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso è fondato. L’imposta di registro è imposta d’atto: colpisce gli effetti giuridici racchiusi nel documento, non la sua materialità. La stessa logica vale per l’imposta dovuta in forza di una sentenza, che non colpisce la pronuncia in sé, ma il rapporto in essa racchiuso, quale indice di capacità contributiva. L’art. 20 TUR impone di interpretare l’atto secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici.

La Corte distingue la fattispecie in esame da quella in cui la sentenza subordina il trasferimento del bene al pagamento del prezzo, ove il pagamento è adempimento di una controprestazione e la sua mancanza determina l’inefficacia del provvedimento. Nel giudizio di divisione, invece, il conguaglio assolve una funzione perequativa del valore delle quote, nell’attuazione del diritto potestativo allo scioglimento della comunione.

Da qui la precisazione, già espressa dalla giurisprudenza richiamata, secondo cui l’adempimento dell’obbligo di conguaglio non è condizione di efficacia della sentenza di divisione: esso può essere perseguito con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando ferma la statuizione divisoria. Le norme che attribuiscono ai condividenti l’ipoteca legale a garanzia del conguaglio e quelle sul decreto di approvazione del progetto confermano che il giudice della divisione non ha il potere di subordinare l’effetto traslativo al pagamento.

Il pagamento costituisce dunque un obbligo nell’interesse dell’altro condividente e non un onere dell’assegnatario. La relativa previsione è effetto legale secondario della divisione mediante conguagli, dipendente dalla legge e non dal giudice o dalle parti, privo di autonomia logico-giuridica e sottratto al giudicato interno. Quindi l’atto sconta l’imposta proporzionale di registro e ipotecaria.

Fondato è anche il secondo motivo: l’art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 194/2009 è norma successiva alla legge n. 604/1954 e disciplina la stessa materia, con effetto modificativo della disciplina anteriore. Quanto alla doglianza sulle asserite erroneità dei calcoli, essa difetta di autosufficienza: le controricorrenti non indicano dove e come le censure siano state svolte nei gradi di merito, né il giudice di appello ne dà chiara esposizione. Il motivo è pertanto inammissibile. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario dei contribuenti è rigettato, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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