Giudicato sulla sentenza non definitiva e ordine di demolizione (Cass. civ. Sez. II n. 19859 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le statuizioni contenute in una sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede di impugnazione, non con la sentenza successivamente resa. Il giudice che ha pronunciato su alcuni capi di domanda, proseguendo l’esame della causa su altri, si è spogliato della potestas iudicandi relativa alle questioni già decise, delle quali resta precluso il riesame, neppure al fine di applicare norme sopravvenute. Il giudicato è rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità. Accertato l’ordine di demolizione contenuto nel titolo esecutivo, la concreta individuazione della porzione non soggetta ad abbattimento è rimessa al giudice dell’esecuzione. L’istanza di correzione dell’errore materiale non è proponibile in cassazione, dovendosi rivolgere al giudice che ha emesso la decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, coerede insieme ad altri congiunti, aveva chiesto in primo grado l’accertamento del proprio diritto di proprietà per usucapione su alcuni immobili e terreni ricadenti nell’asse ereditario paterno, sui quali aveva realizzato ampliamenti edilizi. Il Tribunale, con una prima sentenza non definitiva, aveva escluso l’accessione, stabilito che i suoli erano comuni e che gli ampliamenti, in quanto realizzati successivamente alla morte del dante causa, costituivano opera abusiva, dichiarando che quanto edificato sul suolo comune non era compreso nella comunione. Non impugnata, quella decisione era passata in giudicato.
Con una seconda sentenza non definitiva il Tribunale ordinò la riduzione in pristino e, con la sentenza definitiva, dispose lo scioglimento della comunione ereditaria, condannando il ricorrente al pagamento di una somma. La Corte d’appello riunì le impugnazioni e le accolse parzialmente, dichiarando compensabili il credito per le spese sostenute sulla casa paterna e l’indennizzo per il godimento esclusivo del bene. Il ricorrente è così giunto in cassazione con un unico motivo articolato in più censure.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la censura di violazione dell’art. 329 cod. proc. civ. e quella di insufficiente e contraddittoria motivazione. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. La Corte d’appello, rileva il Collegio, ha ampiamente argomentato la sussistenza del giudicato sulla rinuncia all’eccezione relativa alla casa paterna, intesa unitariamente con gli ampliamenti, dedicandovi specifiche pagine della decisione. Il vizio di motivazione è dunque escluso.
Sul piano sostanziale, il motivo è infondato quanto alla dedotta erronea interpretazione del giudicato. Con la prima sentenza non definitiva, non impugnata, il Tribunale aveva compreso le particelle 589 e 856 tra i beni comuni ed escluso gli ampliamenti, statuendo espressamente che quanto edificato su suolo comune, permanendo nella titolarità esclusiva del condomino esecutore, non poteva essere ricompreso nell’elenco dei beni oggetto della comunione. La questione dell’appartenenza alla comunione e della proprietà individuale delle costruzioni è ormai coperta da giudicato. Come precisato da risalente giurisprudenza, il giudice che ha pronunciato con sentenza non definitiva non può riesaminare le questioni già decise, essendosi spogliato della relativa potestà.
La Corte richiama il principio secondo cui la parte può chiedere la revisione della decisione non definitiva solo veicolandola nelle forme previste per la denuncia dei vizi della decisione (Cass. Sez. II n. 29321 del 21.10.2021, Cass. Sez. VI-2 n. 10067 del 28.05.2020). Il giudicato sulla questione è rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità. È pertanto inammissibile anche la censura relativa alla produzione della scrittura privata: la Corte d’appello non l’ha ritenuta preclusa per superamento di uno sbarramento temporale, ma perché diretta a modificare la causa petendi del preteso acquisto, già oggetto di pronuncia passata in giudicato.
Quanto all’ordine di demolizione, la Corte d’appello ha correttamente affermato che l’individuazione materiale della porzione non soggetta ad abbattimento attiene alla fase esecutiva: stabilito il contenuto del titolo esecutivo, ogni questione relativa alla sua attuazione è rimessa al giudice dell’esecuzione. È infine inammissibile l’istanza di correzione dell’errore materiale proposta dai controricorrenti in questa sede, poiché la Corte di cassazione non può correggere errori contenuti nella sentenza del giudice di merito (Cass. Sez. II n. 13629 del 19.05.2021). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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