Consegnatario di azioni è chi ne ha la disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 157 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e di quote di partecipazione societaria è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco, quale organo di vertice, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui i diritti di socio sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato. Ne consegue che il conto giudiziale deve descrivere titoli, consistenza e variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive degli enti titolari. Il conto reso da soggetto privo di legittimazione è improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo all’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto era stato reso alla Sezione dal direttore generale della stessa società partecipata.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando un orientamento che individua il consegnatario nel soggetto titolare della disponibilità giuridica dei titoli. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non essendo il soggetto che ha reso il conto qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della legittimazione a rendere il conto relativo a titoli azionari. Richiamando il costante orientamento della giurisprudenza contabile (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017), la Sezione ribadisce che consegnatario è il soggetto che ha la disponibilità giuridica dei titoli, non quello che ne ha la mera detenzione materiale.
La Corte sottolinea che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione, non di semplice custodia: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, avendone appunto la disponibilità giuridica.
Per il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco ad assumere la veste di agente contabile. La Corte richiama l’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui, per le partecipazioni di enti locali, i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato, e la lettura data dalla giurisprudenza contabile (sez. Toscana n. 127 del 2020).
Da tale qualificazione la Sezione fa discendere il contenuto del conto. Questo non si limita alla descrizione dei titoli, alla consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e alle variazioni, ma deve dare conto anche delle modalità di esercizio della gestione delle società e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. In coerenza, si è rilevato che il conto va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, permanendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.
Applicando tali principi, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio, perché il conto è stato reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario e, dunque, non legittimato a renderlo. Nulla è disposto sulle spese.
Nota della Redazione
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